Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34817 del 07/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34817 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FICI SAVERIO N. IL 19/04/1971
avverso la sentenza n. 614/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 26/11/2012, in
riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 06/12/2011 – appellata
dal PG nei confronti di Saverio Fici, imputato del reato di cui all’art. 2 L.
638/1983 (come contestato in atti) – dichiarava Saverio Fici colpevole del reato
ascrittogli, limitatamente al fatto commesso nel Maggio 2005 e lo condannava

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della
responsabilità penale dell’imputato ed alla prescrizione del reato de quo.

3. Le censure inerenti alla responsabilità penale dell’imputato sono
infondate. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sul punto, mediante
valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2° grado pagg. 1
– 2).
3.1. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare
e dichiarare la prescrizione maturata il 15/03/2013, epoca successiva alla
sentenza impugnata, emessa il 26/11/2012.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Saverio Fici
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 07 Giugno 2013

Il Componente estensore

Il ésidente

alla pena di gg. 15 di reclusione ed C 200,00 di multa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA