Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34816 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34816 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONZO ANTONINO N. IL 28/12/1970
avverso l’ordinanza n. 170/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
10/02/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/'”‘
le conclusioni del PG Dott. Atee.lAtt)
044C1

6Cee, (4,42.
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Data Udienza: 03/06/2014

Ritenuto in fatto

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Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ponzo Antonino avverso l’ordinanza
emessa in data 10.2.2014 dal Tribunale del riesame di Catania che rigettava la
richiesta di riesame avanzata dal predetto in relazione all’ordinanza in data 3.1.2014
del G.i.p. del Tribunale di Catania applicativa della custodia cautelare in carcere per i
reati di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3 dPR 309/1990, aggravato ex art. 7 L. 203/91, e
73 e 80 dPR 309/1990 e 7 L. 203/91.
La figura di Ponzo Antonino emergeva dopo l’uccisione di Ponzo Alessandro in data

dall’indagato nel sodalizio criminoso che gestiva il traffico di ingenti quantitativi di
stupefacente del tipo marijuana e cocaina in regime di monopolio presente
nell’imponente piazza di spaccio presente nella via Capo Passero di San Giovanni
Galermo (ove erano stati operati 43 arresti nella flagranza di reato) quale soggetto
addetto alla sorveglianza e al coordinamento dell’attività illecita.
Deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
contestando, anche sotto il profilo motivatorio, che essi potessero ravvisarsi in quelli
individuati dal Tribunale in ordine sia alla riconducibilità all’indagato dei reati
contestati sia all’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’ palese la carenza dei gravi indizi di colpevolezza, né la motivazione in ordine alla
loro sussistenza è esaustiva e corretta palesandosi, invece, solo apparente in quanto
non chiarisce l’incidenza di quelli enucleati dall’ordinanza impugnata che, al massimo,
potrebbero qualificarsi come meri sospetti e congetture.
Invero, gli elementi evidenziati dal Tribunale presentano valenza del tutto neutra e
non significativa: così la detenzione ininterrotta dell’indagato dal marzo 2011 alla fine
dell’aprile 2014 per spaccio di stupefacenti; la ripresa frequentazione del quartiere;
l’essere stato visto parlare con Viola Alessi e Leonardi oltre che in altra occasione con
Bonaccorsi; la partecipazione al funerale del fratello assassinato, Alessandro; la
conversazione telefonica intercettata con Leonardi in data 19.5.2012; le dichiarazioni
del collaboratore di giustizia, Musumeci Michele, che nulla ha riferito del ricorrente.
In alcuno di tali elementi, è dato riscontrare un inequivocabile riferimento ad un
traffico di stupefacenti in cui sia coinvolto l’indagato, nè almeno un contatto tra
quest’ultimo e gli stupefacenti stessi.
Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania
per nuovo esame.
Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

2

5.5.2012 grazie ad alcune intercettazioni che avrebbero evidenziato il ruolo assunto

Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
Direttore dell’istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito
nell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
Direttore dell’istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito
nell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 3.6.2014

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