Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34815 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34815 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 03/06/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILANO ASSICURAZIONE S.P.A
avverso la sentenza n. 2258/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
17/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore nell’interesse di Milano Assicurazioni s.p.a. avverso la
sentenza emessa, ex art. 444 c.p.p., in data 17.7.2013 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torino, con la quale veniva applicata a Hofmann Thomas, su
richiesta di questi, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente
sulle aggravanti contestate, la pena di mesi sei di reclusione con il beneficio della
sospensione condizionale della pena e la Milano Assicurazioni s.p.a., quale responsabile
civile, veniva condannata, in solido con l’imputato, al pagamento delle spese sostenute

Deduce la illegittimità di tale ultima statuizione, non potendo il Giudice, in sede di
sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., emettere condanna alle spese a carico del
responsabile civile.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento senza rinvio relativamente alla condanna del responsabile civile al
pagamento delle spese in favore della parte civile.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come statuito dalla costante giurisprudenza di questo Suprema Corte (Sez. IV, n. 4936
del 12.1.2010, Rv. 246645), l’art. 444 c.p.p., comma 2° c.p.p. dispone che soltanto
l’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
Nè appare possibile estendere la norma de qua al responsabile civile neppure sulla base
della modifica introdotta dalla L. n. 479 del 1999, cd. legge Carotti. Con questa legge,
infatti, il legislatore ha inteso adeguare la normativa previgente alla sentenza della Corte
Costituzionale che aveva dichiarato la illegittimità dell’art. 444 c.p.p. nella parte in cui non
prevedeva che il Giudice condannasse l’imputato al pagamento delle spese processuali in
favore della parte civile, senza pronunciarsi affatto sulla posizione del responsabile civile
(Corte Cost, sent. 12 ottobre 1990, n. 443).
Consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente
alla condanna del responsabile civile, in solido con l’imputato, al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione in favore della parte civile, con eliminazione di tale statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pronunziata condanna del
responsabile civile al pagamento di spese del giudizio di cassazione, condanna che elimina.
Così deciso in Roma, il 3.6.2014

dalle parti civili costituite.

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