Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34814 del 07/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34814 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI ANTONIO N. IL 11/03/1970
avverso la sentenza n. 466/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 07/06/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bari ha
confermato il decisum di prime cure, con cui Antonio Lombardi era stato
dichiarato responsabile del reato ex art. 2, co. 3, d.Lvo 74/2000, per avere
inserito nella dichiarazione i.v.a., presentata in data 2/11/04, fatture per
reclusione, condizionalmente sospesa;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192
cod.proc.pen. quanto alla documentazione acquisita;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria con la quale specifica,
ulteriormente, le ragioni poste a sostegno della impugnazione;
-che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente
alla tesi sostenuta dalla difesa in motivo di annullamento e in memoria
aggiuntiva, il giudice di merito ha evidenziato, come risulti provato che la
documentazione fiscale contiene effettivamente la indicazione di
elementi fittizi, visto che la nota di credito n. 2/2003, emessa nei
confronti del’Alharna Valera s.r.I., risulta inserita nella dichiarazione i.v.a.
della Confitex; che la predetta nota è indicata nel registro i.v.a. della
Confitex Jeans s.r.I.; che la stessa è correlata ad operazioni inesistenti,
come emerso dagli accertamenti contabili incrociati, effettuati dalla
Guardia di Finanza, confermanti la tesi accusatoria;
-che, peraltro, i motivi di annullamento palesano il tentativo di procedere
ad una riletture degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui
quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame
estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
operazioni inesistenti, ed era stato condannato alla pena di mesi 4 di
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 7/6/2013.