Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34813 del 03/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34813 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
FOIS GIOVANNI N. IL 11/11/1983
avverso la sentenza n. 1024/2011 GIP TRIBUNALE di TEMPIO
PAUSANIA, del 24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/n*444.1e conclusioni del PG Dott. PA2M7
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0934
Data Udienza: 03/06/2014
Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Sassari avverso la sentenza emessa in data 24.1.2013 dal G.i.p. del
Tribunale di tempio Pausania con cui veniva applicata a Fois Giovanni la pena
concordata di mesi otto di arresto ed C 2.000 di ammenda, oltre alla revoca della
patente di guida, per il reato di cui all’art. 187 commi 1 e 1 bis C.d.S. (fatto acc. il
5.4.2011), dolendosi della mancata applicazione con la sentenza della confisca del
veicolo, benchè di proprietà dell’imputato, obbligatoria al momento del fatto (citando
al riguardo il D.I. 92/2008, convertito in L. 125/2008).
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento dell’impugnata sentenza, limitatamente alla confisca del veicolo, con
rinvio sul punto al giudice a quo.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La confisca dell’autovettura appartenente al conducente -come si evince già dal capo
d’imputazione- contravventore della prescrizione di cui all’art. 187, comma 1 e 1 bis
C.d.S. trova applicazione anche in sede di sentenza di “patteggiamento” ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., come espressamente previsto dal 10 comma della norma sopra
richiamata nella formulazione vigente all’epoca del commesso reato (ex L. n. 160 del
2007 e L. n. 120 del 2010).
Né la confisca presuppone necessariamente il sequestro del bene (necessario solo al
fine di impedirne la libera disponibilità da parte dell’interessato) se questo sia
altrimenti individuabile nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al
punto concernente l’omessa confisca dell’autovettura Lancia Y tg. CG552GN, confisca
che, ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. I) c.p.p., va disposta contestualmente.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla omessa confisca dell’autovettura
tg. CG552GN, confisca che dispone.
Così deciso in Roma, il 3.6.2014
“.