Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34812 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34812 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALSAMO MARIA N. IL 04/01/1968
PENSA PIETRO N. IL 17/02/1965
avverso la sentenza n. 3342/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 07/06/2013

Ritenuto in fatto
1. Balsamo Maria e Pensa Pietro propongono ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Bari ha confermato
quella del tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, in data 21
aprile 2010, che ha condannato entrambi alla pena di giustizia per il reato di
cui agli articoli 110 del codice penale e 13 comma 1 divo 209/2003.
I due erano stati chiamati a rispondere del reato indicato poichè in concorso fra
loro, Balsamo Maria quale titolare dell’omonima ditta individuale esercente
attività di autodemolizione, Pensa Pietro quale gestore di fatto della predetta
ditta, effettuavano attività di gestione di veicoli fuori uso non osservando le
prescrizioni imposte dall’allegato 1 non avendo dotato l’area adibita a centro di
raccolta di adeguata visibilità interna per un’agevole movimentazione anche in
caso di incidenti e sovrapposto i veicoli non ancora messi in sicurezza,
sovrapponendoli uno sull’altro in numero di sei anziché di tre. Il fatto risulta
accertato il 4 luglio 2007.
2. La corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha respinto i
motivi di impugnazione ribadendo le ragioni della responsabilità di entrambi,
valorizzando, quanto allo stato dei luoghi, le dichiarazioni del teste Pannunzio
che aveva effettuato il sopralluogo alla data dell’accertamento del reato e le
fotografie in atti dalle quali, secondo i giudici di merito, si coglieva non solo
l’inadeguatezza ma anche la totale mancanza di viabilità interna. Per quanto
concerne i profili di responsabilità soggettivi, dopo avere premesso che la
Balsamo non aveva contestato il proprio ruolo nella vicenda, rilevava che per
quanto riguarda il Pensa, la responsabilità doveva essere ricavata, come
affermato già dal tribunale, sia dal fatto che egli era il regime comunione con
la moglie Balsamo Maria, sia dal fatto che era stato rinvenuto sul luogo sede
dell’attività al momento dell’accertamento. Aggiungevano peraltro i giudici di
appello che difficilmente la donna avrebbe potuto materialmente gestire da
sola il tipo di attività svolto dalla ditta per le implicazioni e i collegamenti che
sovente tale attività richiede con personaggi legati ad attività illecite.
3. Deducono in questa sede i ricorrenti la mancanza ed illogicità della
motivazione sottolineando per un verso la genericità della disposizione
contestata e per altro verso l’inadeguatezza della motivazione che, tra l’altro,
per quanto concerne i rilievi fotografici sarebbe incorsa anche in un evidente
travisamento della prova atteso che tra le cataste di auto rottamate vi era lo
spazio utile per la viabilità interna. Denunciano inoltre l’illogicità della
motivazione nella misura in cui è stata ricavata la responsabilità del Pensa sulla
base del solo rilievo che l’attività di autodemolizione, postulando contatti con
ambienti di spessore criminale, non poteva essere esercitata da una donna.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
Vengono infatti in questa sede sostanzialmente reiterate, infatti, le censure già
oggetto dei motivi di appello e sulle quali vi è stata adeguata risposta dalla
parte della corte di merito. Quest’ultima con motivazione certamente congrua
ha risposto correttamente sulle ragioni per le quali doveva ritenersi
effettivamente carente la viabilità interna nel centro di autodemolizione.
Né in questa sede possono essere censurate le valutazioni di merito.

Itr

Si è puntualizzato infatti che:
– l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un
orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione
essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza
di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,
senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di
cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze
processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
– A seguito delle modifiche della lettera e) dell’art 606 cpp apportate dall’art.
8 della L. 46/2006 si è poi precisato che il vizio del travisamento della prova,
per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per
omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato
il limite costituito dal “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il
caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi
di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice
(Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636).
– E’ stato anche puntualizzato che il vizio di mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, a norma dell’articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve
risultare dal testo della motivazione e deve consistere, rispettivamente,
nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al
giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento
specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene
in un’ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta
solo implicita all’osservazione della parte; e nella frattura logica evidente tra
una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se
ne traggono (Sez. 1, Sentenza n. 9539 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999)
Rv. 215132).
A proposito della responsabilità soggettiva degli imputati, come rilevato in
precedenza, la Balsamo non ha mosso contestazioni e per quanto concerne
invece il Pensa, le considerazioni dei giudici di appello vanno in realtà a
completare un quadro già delineato dal tribunale e condiviso dalla corte di
appello incentrato sul regime di comunione dei coniugi e sulla presenza del
marito nel centro di demolizione. Ancora una volta si appalesano quindi
inammissibili le specifiche censura formulate su quest’ultimo aspetto in questa
sede in quanto in realtà tendenti unicamente ad una rivalutazione degli
elementi di prova. Né vale nel contesto descritto appuntare i rilievi sulle
considerazioni della corte di merito che, in realtà, sono espresse solo come
elemento di conferma alla motivazione del tribunale.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in

favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno dei ricorrenti.
P Q m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1000 ciascuno.
Così deciso, il giorno 7.6.2013

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