Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3481 del 12/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3481 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
MENICAGLI FRANCO N. IL 17/12/1946
COSTI MARIO N. IL 01/04/1952
avverso la sentenza n. 4768/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LIVORNO, del 02/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
1.e,t,té/sixfite le conclusioni del PG Dott. ! m
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Data Udienza: 12/11/2014

FATTO E DIRITTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Livorno, con sentenza del 2/10/2013, all’esito
dell’udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non
costituisce reato nei confronti di Menicagli Franco e Costi Mario, imputati del
reato di cui agli artt. 113 e 589, cod. pen. (ai medesimi veniva rimproverato di
aver procurato la morte del pedone Ostryanska Nina, la quale, nel mentre era
intenta ad attraversare la strada, era stata investita dall’autovettura condotta dal

condotta dal Costi, la quale aveva tamponato il primo mezzo.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso il la Corte d’appello di Firenze
propone ricorso per cassazione corredato da due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo, denunziante vizio motivazionale, il ricorrente assume la
contraddittorietà della motivazione avversata: dagli atti istruttori era emerso che
il pedone era visibile e, tuttavia, irragionevolmente, era stato affermato che
l’attraversamento aveva costituito un fattore imprevedibile.
Quanto al Costi, la circostanza che costui mantenesse velocità non superiore ai
limiti stabiliti non poteva considerarsi tale da escluderne la penale responsabilità,
in quanto il medesimo avrebbe dovuto, in ogni caso, rispettando la distanza di
sicurezza, essere in condizioni di arrestare tempestivamente il proprio veicolo.

2.2. Con il secondo motivo il Procuratore generale locale prospetta la violazione
degli artt. 149 e 191 del codice della str. Secondo il ricorrente il G.I.P., aderendo
alla statuizione emessa dal competente Giudice di pace, aveva erroneamente
affermato che le due previsioni (la prima, la quale prescrive la condotta del
conducente di veicolo in presenza di pedone che attraversa la carreggiata
sprovvista di strisce zebrate; la seconda, che impone il rispetto della distanza di
sicurezza da parte dei veicoli che seguono). Al contrario di quanto affermato
nella sentenza gravata l’una e l’altra norma erano state volate, rispettivamente
dal Menicagli e dal Costi.

3.

Nell’interesse degli imputati veniva depositata memoria difensiva del

6/11/2014.
Con la memoria in parola si rileva che il P.G. ricorrente mira a porre in
discussione il merito della motivazione, non censurabile in sede di legittimità. Il
Giudice del merito aveva enunciato correttamente la regola del giudizio, che,
stante la logicità della motivazione non era più sottoponibile a critiche e revisioni.

Menicagli e, rovinata a terra, immediatamente dopo travolta dall’autovettura

Né, conclude lo scritto, erano ipotizzabili approfondimenti istruttori tali da
contrastare la decisione.

4. Il ricorso è fondato.
Perché all’accusa venga negato il diritto di provare in giudizio la penale
responsabilità dell’imputato il giudice dell’udienza preliminare deve trovarsi in
presenza d’un impianto probatorio che, non solo appaia inidoneo alla concreta
affermazione della pretesa punitiva, ma, quel che più rileva, insuscettivo,

In altri termini <> (Cass., IV, 22/9/2011, n. 39271)
Nel caso in discorso ci si trova, appunto, in presenza di un compendio probatorio
non univoco, suscettivo di difforme valutazione da parte del giudice del
dibattimento, avuto riguardo a profili evidenziati dal ricorrente. Quadro, che non
vi sono ragioni per presagire statico e non soggetto a sviluppi, attraverso
l’istruttoria dibattimentale (escussioni testimoniali, perizia, esami di consulenti).
Invero, esattamente all’opposto di quanto ritenuto in sentenza, la pur
proclamata equivocità probatoria attuale fa apparire necessario il vaglio
dibattimentale, sola fase chiamata a giudicare sulla base di acquisizioni non più
implementabili.
Non ignora il Collegio che una recente linea interpretativa elaborata da questa
Corte di cassazione ha, tuttavia, colto il mutamento d’assetto procurato dagli
interventi riformatori, concludendo che << La situazione è completamente cambiata con la riforma introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 (c. d. legge 3 d'immutazioni a sèguito dell'istruttoria dibattimentale. "Carotti"). Invero al G.U.P., ai sensi dell'art. 425, comma 3, è odiernamente consentito disporre il proscioglimento dell'imputato "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Alla luce della riforma oramai non è più sostenibile la tesi che l'udienza preliminare abbia finalità meramente procedurali, bensì può dirsi che essa consenta una vera e propria valutazione di merito dell'accusa, sebbene solo per finalità preliminari e cioè al fine di consentire al giudice di decidere se rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibattimentale (...). Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che il giudice dell'udienza preliminare è odiernamente abilitato a svolgere una valutazione del "merito" dell'accusa. Quanto ai limiti dell'esercizio di tale potere, questa Corte ha già avuto modo di precisare che ".... l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di non colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento... Di tale che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito tale disposizione altro non è, infatti, se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì.... l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio e la prognosi dell'inutilità del dibattimento...." (cfr. Cass. 4^, 11335/08, Huscer; vedi anche : Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33921 del 17/07/2012 Cc. (dep. 06/09/2012), Rv. 253127; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10849 del 12/01/2012 Cc. (dep. 20/03/2012), Rv. 252280; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Cc. (dep. 13/11/2009), Rv. 245464; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13163 del 31/01/2008 Cc. (dep. 28/03/2008), Rv. 239597)». Senza necessità d'invocare altro e diverso orientamento, parimenti recente, che conferma, invece, l'impostazione tradizionale (Cass., Sez. IV, n. 41860 del 18/7/2013, in Diritto & Giustizia 2013; massima in De3ure, Giuffrè), non par dubbio che, anche valorizzando l'arricchimento di potere decisorio, il giudice dell'udienza preliminare, solo al cospetto di un quadro probatorio non suscettivo prosciogliere l'imputato (con una sentenza "stabile" ma non irrevocabile) ovvero d'implementazioni dibattimentali, deve pronunziare sentenza di proscioglimento nel merito, e ciò (come chiarito dalla citata sentenza n. 41860) anche nel caso in cui, come prevede espressamente l'art. 425 comma 3 c.p.p., gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio: tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Livorno. Così deciso in Roma il 12/11/2014 Il Co sigliere 7Est. Il preside te del dibattimento) - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.

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