Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3481 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3481 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUC,fi
ZANAGA GIAN L-Ufet-N. IL 17/09/1951
avverso la sentenza n. 172/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 08/10/2013
RG. 9552/2013 Zanaga
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b), c.p.p. in relazione all’art.157 c.p. Il ricorso è manifestamente infondato.
Considerato che il giudizio pendeva in grado d’appello all’atto della entrata in vigore della legge
della legge 5.12.2005, n° 251 e che deve trovare applicazione la previgente disciplina dell’istituto della
prescrizione, il reato si prescrive nel termine massimo di anni quindici dal commesso reato (8.5.98-30.6.98),
termine che alla data della pronuncia della sentenza impugnata (9.5.12) non era ancora trascorso; né tra la
commissione dei fatti e i decreti di citazione a giudizio, o tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, quali
atti interruttivi del termine, risulta decorso il termine ordinario di anni dieci. La questione di costituzionalità è già
stata affrontata e risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 0236 del 2011, ritenendo che l’ad. 10,
comma 3, della legge n. 251 del 2005 – nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione,
se più brevi, nei processi pendenti in appello o avanti alla Corte di cassazione – non si ponga in contrasto con
l’ad. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e quindi non violi l’ad. 117, primo comma, Cost.
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del reato per
prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.42839/2009
Rv.244999).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Eu
100 in favore della Cassa delle ammende.
10.2013
251/2005, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 20.10.2004, ossia ben prima dell’entrata in vigore