Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3481 del 07/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3481 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALIN OMAR N. IL 31/01/1976
avverso la sentenza n. 1389/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
02/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 07/01/2016

Motivi della decisione
L’imputato Malin Omar ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, a
conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Rovigo il 28/10/2011,
ne ha ribadito la condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione in ordine ai reati di
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate (artt. 337, 61 n. 2, 582, 585, 576
n. 1 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato per l’insussistenza di qualsivoglia atto arbitrario da parte dei pubblici
ufficiali, in realtà accorsi per sedare una violenta lite intra familiare e come tali pienamente
legittimati ad accedere nell’abitazione del ricorrente; sussiste, inoltre, adeguata motivazione
riguardo alla scelta dei giudici d’appello di confermare le determinazioni del primo giudice in
ordine al trattamento sanzionatorio (v. pag. 6 sentenza).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 gennaio 016
Il consiglie
Orlan

Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante speciale di cui all’art. 4 d. lgt. n. 288 del 1944 e di quella generale di legittima difesa ex
art. 52 cod. pen. nonché riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, censure
ribadite nella memoria depositata il 03/12/2015.

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