Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34809 del 23/05/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34809 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE GREGORIO MARCELLO N. IL 12/12/1989
avverso la sentenza n. 15445/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEP E GRASSO;
lette/59Mite le conclusioni del PG Dott. Vt,um_„ 3
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Data Udienza: 23/05/2014
RITENUTO IN FATTO
I
1.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20/9/2013,
confermò la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data
19/3/2013, con la quale De Gregorio Marcello, giudicato colpevole dei delitti di
cui agli artt. 110, 81, 385, 61, n. 2, cod. pen., 73, d.P.R. n. 309/1990, era
stato condannato alla pena stimata di giustizia, unificati i reati sotto il vincolo
2.
Avverso la detta sentenza l’imputato proponeva ricorso per
cassazione prospettando vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta
la destinazione dello stupefacente ad esclusivo uso personale.
3.
In data 13/2/2014 l’imputato rinunciava al ricorso con atto
ricevuto dalla Direzione della Casa Circondariale di Poggioreale-G. Salvia di
Napoli, ove lo stesso trovavasi ristretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione della
pervenuta rinuncia, la quale impedisce, d’ulteriormente procedere.
5.
All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese
processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, contenuta
all’ammontare di C. 300,00, tenuto conto della rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 300,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 23/5/2014.
della continuazione ed effettuata la riduzione del rito abbreviato.