Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34806 del 22/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34806 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
MARTELLA JOSEPH N. IL 08/10/1958
avverso l’ordinanza n. 84/2014 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
03/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
1€44e/sentite le conclusioni del PG Dott. ekth; tc4A2

ce.ktust_ cue‘z

Udit i difensor

IL 41

Data Udienza: 22/05/2014

I

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila
avverso l’ordinanza in data 23.3.2014 del Tribunale del riesame di L’Aquila con cui
veniva revocata la misura degli arresti domiciliari applicata a Martella Joseph con
l’ordinanza cautelare emessa in data 20.1.2014 dal G.i.p. del Tribunale di L’Aquila
(per i reati di spaccio continuato ed aggravato di stupefacenti, di associazione al fine
di spaccio di stupefacenti e di detenzione e porto in luogo pubblico in concorso di una
pistola), avendo rilevato la mancanza di esigenze cautelari, trattandosi di fatti

Deduce l’apparenza della motivazione dell’ordinanza, la mancata valutazione della
gravità della condotta e della personalità dell’indagato e la presunzione di
adeguatezza della misura cautelare carceraria per gl’indiziati del reato di cui all’art. 74
dPR 309/1990.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla di concreto è stato addotto dalla ricorrente Parte Pubblica in ordine all’attualità e
alla sussistenza delle esigenze cautelari (come prescritto dall’art. 292 comma 2, lett. e
c.p.p.), necessario presupposto dell’indagine circa l’adeguatezza della misura
cautelare applicabile.
Sul punto è stata rilevata dal Tribunale, che ha pure valutato espressamente la
gravità dei fatti escludendone l’incidenza sull’attualità del pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie e rilevando l’assenza di adeguata motivazione il cui obbligo è
rigoroso proprio in relazione a fatti risalenti nel tempo al fine di enuclearne l’attualità
delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. a) o c) c.p.p., di cui non ha
comunque ravvisato elementi che consentissero di ravvisarli. Infatti, la distanza
temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente
dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso
obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della
misura (Cass. pen. Sez. VI, n. 27865 del 10.6.2009, Rv. 244417).
Il requisito dell’attualità, infatti, deriva dalla riconosciuta esistenza di occasioni
prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati: e la sussistenza di tali occasioni,
in assenza di elementi atti allo scopo, non è stata ravvisata.
Peraltro, in tema di misure cautelari personali, l’insussistenza (o meno) dei gravi
indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si
traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il
controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur

2

risalenti al 2004 e quindi datati.

formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella prospettazione di
una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Insomma, il controllo di logicità della motivazione deve rimanere all’interno del
provvedimento impugnato eccedendo dalla competenza della Cassazione ogni potere
di revisione e di apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nonché ogni valutazione sulle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze
cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel

misura cautelare e del tribunale della libertà (ex ceteris: Cass. pen. Sez. I, 20.2.1998,
n. 1083, Rv. 210019; Sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, Rv.206104, ancora, Sez. I,
12.12.2007, Prisco; Sez. II, 17.9.2008, Fabbretti ed altri).
Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22.5.2014

compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA