Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34806 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34806 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ragazzini Gilberto, nato a Casola Valsenio (Ra) il 14.1.52
imputato artt. 21/c e 30 comma 1 lett. d) L157/92
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 18.4.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

La Corte d’appello ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente
accusato di violazione degli artt. 21/c e 30 comma 1 lett. d) L157/92 per avere esercitato
l’attività venatoria con fucile e relativo munizionamento all’interno di un’area protetta.
Con il gravame, l’imputato si duole della motivazione da lui definita illogica nella parte
in cui afferma la responsabilità basandosi sulle dichiarazioni rese dalla guardia venatoria in
dibattimento. Egli critica l’assunto osservando che le guardie, prima di sentire lo sparo, non si
erano neppure avvedute della presenza del Ragazzini e si fa notare che non sono stati fatti altri
accertamenti per verificare l’eventuale presenza di terzi nella riserva.
Il ricorso è inammissibile perché in fatto.
Dai poteri della Corte di Cassazione esula quello di una rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione che, in via esclusiva, è riservata al giudice di merito, senza

Data Udienza: 07/06/2013

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che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente
più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (sez. VI, 8.5.09, n. 22445, Rv. 244181);
Pertanto, ciò che questa S.C. deve controllare nella motivazione impugnata non è la
possibilità teorica che i medesimi fatti si prestino a differenti interpretazioni e conclusioni bensì
solo se la soluzione adottata sia aderente alle risultanze processuali e queste ultime siano state
commentate in modo logico e compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile
opinabilità di apprezzamento” ( tra le ultime, Sez. VI 17.10.06 Ouardass, Rv. 235506).
In ciò solo si esaurisce il vaglio in sede di legittimità ed è quindi fuori luogo evocare
presunte violazioni di legge o vizi motivazionali visto che la illogicità manifesta non si identifica
con la mera difformità della decisione assunta rispetto a quella che era nelle aspettative del
ricorrente.
A tale stregua, il presente ricorso esaminato secondo i parametri di cui all’art. 606 lett.
2) c.p.p., conduce tranquillamente all’affermazione che la sentenza impugnata è fatta bene e,
soprattutto mostra di avere considerato obiezioni difensive evidentemente di contenuto
analogo a quelle qui svolte visto che vi si legge che il teste Zanoni «contrariamente a quanto
sostenuto dall’imputato, notava Ragazzini mentre imbracciava il fucile sicché non appare
verosimile che lo stesso intendesse soltanto dirigersi verso l’auto parcheggiata, anche a voler
ritenere, per mera ipotesi, che il colpo non fosse partito dal suo fucile». Si tratta, all’evidenza
di considerazioni basate su dati di fatto e che vengono commentate in modo del tutto logico
anche alla luce dell’ulteriore rilievo che l’eventuale presenza di terzi deve essere esclusa sulla
base del fatto che l’operante non ne aveva notati, pur essendosi appostato lì per uno specifico
servizio di controllo.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 7 giugno 2013

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