Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34805 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34805 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LA ROSA BARRANCO ALEX GARY N. IL 06/02/1959
CATANIA MAURIZIO N. IL 16/09/1958
avverso la sentenza n. 17803/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Data Udienza: 22/05/2014

Ritenuto in fatto
Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di De La Rosa Barranco Alex
Gary e di Catania Maurizio avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal
G.i.p. del Tribunale di Torino in data 27.9.2013 che, con attenuanti generiche
prevalenti sulle aggravanti, applicava a De La Rosa Barranco la pena di anni 3 e mesi
6 di reclusione ed C 16.000 di multa e a Catania Maurizio quella di anni 3 di reclusione
ed C 14.000 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 bis e 6 dPR
309/1990 (illecito acquisto o ricezione di circa 200 gr. di cocaina), disponendo, al

Nell’interesse di Catania Maurizio, si deduce il difetto di motivazione nel suo
complesso, mentre nell’interesse del De La Rosa si rappresenta la violazione di legge
in ordine alla disposta confisca della somma di denaro e degli altri oggetti in sequestro
ed il vizio motivazionale in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto
dolendosi del mancato inquadramento nell’ipotesi del tentativo.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della
somma di denaro e degli altri oggetti in sequestro, con rigetto nel resto.

Considerato in diritto
Il ricorso di De La Rosa Barranco Alex Gary è parzialmente fondato e va accolto per
quanto di ragione.
Il ricorso di Catania Maurizio è inammissibile essendo la censura mossa
manifestamente infondata.
L’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va
conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di specie, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena) e di quelli negativi
(che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
Al riguardo, è stato finanche affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di
esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen. Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824).

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contempo, la confisca -tra l’altro- degli oggetti e delle somme di denaro in sequestro.

Inoltre, a parte l’estrema genericità della doglianza addotta dal Catania, si rammenta
che non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena o mancata concessione di benefici non pattuiti a meno che si
tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie,
è senz’altro da escludere.

hanno inciso in senso favorevole agli imputati nel caso di specie, in cui la pena base
assunta nel calcolo di quella concordata ha avuto quale riferimento il minimo edittale
all’epoca previsto e quindi inferiore a quella applicabile per effetto di tale sentenza
(anni 8 di reclusione ed C 25.822 di multa quale minimo edittale).
E’, invece, fondata la censura relativa alla confisca della somma di denaro e degli altri
oggetti in sequestro: l’art. 445 c.p.p., comma

10 c.p.p., nel testo risultante dalla

modifica apportata dalla L. n.134 del 2003, prevede l’applicabilità, in caso di
applicazione della pena su richiesta, della misura di sicurezza della confisca a tutte le
ipotesi previste dall’art. 240 c.p., anche quindi a quelle previste dalla norma come
ipotesi di confisca facoltativa. In tale situazione il giudice è tenuto a motivare le
ragioni per cui ritiene di dover applicare la confisca al denaro in sequestro nonchè,
qualora i beni sequestrati non siano immediatamente riconducibili alla condotta
illecita, sulla inattendibilità delle giustificazioni rese sulla loro provenienza, posto che
la sommarietà e la sinteticità della motivazione tipicamente propria del rito speciale
del patteggiamento della pena non può estendersi indeterminatamente
all’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (Cass. pen. Sez. IV n. 27935
del 3.5.2012, rv. 253556).
Nel caso di specie, nella sentenza impugnata, viene disposta la confisca della somma
di denaro e degli altri oggetto in sequestro senza specifica ed adeguata motivazione.
Si opera, infatti, la confisca del denaro in sequestro solo perché lo stesso costituisce
provento dell’attività illecita e “non emergendo dagli atti giustificazioni plausibili o che
consentano di ritenere il denaro in sequestro riconducibile a fonte lecita”, senza
l’indicazione delle ragioni che sono sottese alla confisca e di quelle per cui il giudice
non ha ritenuto attendibili le giustificazioni addotte dall’imputato in ordine alla
provenienza del denaro.
Nella motivazione della decisione, inoltre, non viene indicato se essa fosse
inappropriata rispetto al tenore di vita ed all’eventuale attività lavorativa del
ricorrente, laddove questa Corte ha ritenuto che, in tema di patteggiamento,
l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a
tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. e non solo a quelle previste come ipotesi

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Nè le modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014

obbligatorie impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la
confisca di determinati beni sottoposti a sequestro (Sez. VI del 16.4.2010 n. 17266,
rv. 247085).
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta
confisca del denaro e degli altri oggetti (ovviamente diversi dallo stupefacente, non
oggetto di censura) in sequestro con rinvio al Tribunale di Torino.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Catania Maurizio consegue, a norma
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e

ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca e rinvia
per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Rigetta nel resto il ricorso di De La Rosa Barranco Alex Gary.
Dichiara inammissibile il ricorso di Catania Maurizio che condanna al pagamento delle
spese del procedimento nonchè della somma di C 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 22.5.2014

della somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle

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