Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34804 del 22/05/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34804 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 22/05/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOSPINESCU IONELA N. IL 24/12/1988
avverso l’ordinanza n. 28824/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
13/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Ritenuto in fatto
Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di Dospinescu Ionela avverso l’ordinanza
in data 13.12.2013 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma convalidava l’arresto
eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti della predetta per il reato di cui all’art.
189, comma 6 e 8bis C.d.S., avendo abbandonato l’auto da lei condotta sul luogo
teatro di un incidente stradale con danno alle persone dalla medesima provocato.
Osservano che fu la Dospinescu a presentarsi alla polizia giudiziaria, sebbene oltre il
termine di ventiquattrore previsto dal comma 8 bis della norma citata: da ciò
evidente che il fatto non può dirsi di immediata ed autonoma percezione della polizia
giudiziaria, stante l’intervento determinante dell’indagato stesso”, il quale rese
confessione. Inoltre, richiamando alcune pronunce della Suprema Corte, rilevano che
il presupposto della quasi flagranza difetta se le ricerche della p.g. abbiano trovato
causa non nella diretta percezione dei fatti da parte della stessa p.g. ma sulla base di
indicazioni alla stessa fornite dalla persona offesa o da terzi, come nel caso di specie,
quando già si era consumata l’ultima frazione della condotta delittuosa.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Giova premettere che “in caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia
giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che
non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall’art.
189 comma sesto C.S., solo nell’ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza
del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi primo
e secondo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale” (Cass. pen.
Sez. IV, n. 2574 del 19.12.2006, rv. 235895).
Inoltre, “la nozione di inseguimento del reo, nell’ambito della cosiddetta quasi
flagranza del reato, ricomprende l’azione di ricerca immediatamente posta in essere,
anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla
scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei
fatti” (Cass. pen. Sez. II, n. 44369 del 10.11.2010, Rv. 249169). Del pari, lo stato di
quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all’arresto in esito
a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche
se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità (Cass. pen.
Sez. I, n. 6916 del 24.11.2011, Rv. 252915).
Tale principio va applicato anche nel caso di specie poiché il dettato di cui all’art. 189
c. 8 bis C.d.S. che prevede per coloro che, dopo essersi dati alla fuga si pongano a
disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto (e tale termine
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deriverebbe che “lo stato di quasi flagranza non possa dirsi integrato, poiché è
non può essere inteso in un’accezione elastica pena la sua inutilità), la non
applicabilità delle “disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6” della stessa norma
(cioè di procedere all’arresto, ai sensi dell’art. 381 c.p.p.), rende evidente come il
legislatore abbia previsto la possibilità di procedere da parte della p.g. all’arresto
anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi
flagranza temporalmente “dilatato” ed esteso.
Nella vicenda in questione la polizia giudiziaria attivò le ricerche non appena ricevuta
la notizia del fatto tanto che la Dopinescu ha dichiarato che immediatamente dopo
correttamente ravvisata dal G.i.p..
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22.5.2014
l’incidente si allontanò “impaurita dall’arrivo dei CC”: sicchè la quasi flagranza è stata