Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34803 del 22/05/2014

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34803 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 1953/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LUCCA, del 06/11/2013

A!

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/spatite le conclusioni del PG Dott. . Alz, auf o
LLP-t4
0′-<3

/e ( r v,,A,ecTe
12J2.et

b_p_m

Data Udienza: 22/05/2014

FATTO E DIRITTO


;

1. Il GIP del Tribunale di Lucca con sentenza del 6/11/2013, all’esito di richiesta
delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di A.A., imputato del reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., la pena
sospesa concordata dalle parti, nonché la sospensione della patente di guida ai
sensi dell’art. 222 del cod. della str.

disposta sospensione della patente di guida, prospettando unitaria doglianza con
la quale assume violazione di legge.
Questa in sintesi la prospettazione impugnatoria: la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida è tesa a punire un abuso
commesso alla guida di veicoli che richiedono appunto precipua abilitazione; nel
caso di specie, la morte del pedone era stata causata dall’impatto con la
bicicletta condotta dall’imputato; or poiché per essa conduzione non è prevista
abilitazione di sorta la disposta sospensione, in aderenza all’univoca
interpretazione maturata in sede di legittimità, deve essere annullata.

3. La censura è fondata.

3.1. In sintonia con la sentenza resa dalle S.U. il 30/1/2002 (n. 12316, Rv.
221039) questa Corte ha reiteratamente affermato che non può essere disposta
la sanzione accessoria in discorso, in ipotesi d’illeciti posti in essere violando le
norme sulla circolazione stradale, nei confronti dell’autore che il reato abbia
commesso alla guida di veicoli per la cui conduzione non sia richiesta abilitazione
alcuna, poiché non può rinvenirsi collegamento di sorta tra la conduzione (libera)
del mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione
amministrativa, riguardante altra tipologia di veicoli per condurre i quali,
appunto, occorre essere muniti di previa abilitazione (Cass., Sez. IV, n. 45669
del 21/9/2005, Rv. 232616; Sez. IV, n. 36580 del 18/9/2006, Rv. 235572; Sez.
IV, n. 19413 del 29/3/2013, Rv. 255081).

4. Come noto l’applicazione e quantificazione della sanzione amministrativa
prevista dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie) costituisce àmbito
decisionale devoluto integralmente al giudice, che rimane estraneo al patto (cfr.,
fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114;
21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).

2. Il A.A. ricorre avverso la statuizione di cui detto, limitatamente alla

Discende dall’esposto che, senza che occorra rinvio, annullata la sentenza sul
punto ed eliminata l’illegale statuizione accessoria in discorso, nel resto la
decisione resta intangibile.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sospensione

Così deciso in Roma il 22/5/2014
Il Cons.

t.

Il Presidente

che elimina.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA