Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34803 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34803 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSI VINCENZO N. IL 17/12/1948
avverso la sentenza n. 586/2011 TRIBUNALE di FERRARA, del
29/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 07/06/2013

ì.

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
3. In premessa occorre rilevare, infatti, che lo stesso risulta proposto dal
difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.
In ogni caso esso risulta comunque articolato su censure di merito insindacabili
in questa sede in presenza di congrua motivazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 7.6.2013

1. Bassi Vincenzo ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la
sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Ferrara lo ha condannato alla
pena dell’ammenda per i reati di cui agli articoli 6 co. 2 e 91 co. 1 DLvo 626/94
per avere concesso in uso una gru priva dell’annuale verifica periodica.
2. Con i motivi d’impugnazione si chiede l’assoluzione per non aver commesso
il fatto e, in subordine, la riduzione della pena.
La corte di appello, trattandosi di sentenza ricorribile unicamente in cassazione
ai sensi dell’art. 593 c.p.p., ha disposto l’inoltro degli atti a questa Corte.

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