Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34802 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34802 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA CARMINE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 1120/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 28/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/wetite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 22/05/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, personalmente, Campanella Carmine avverso l’ordinanza in
data 28.5.2013 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila che dichiarava
l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal
predetto.
Denunzia la violazione di legge e rappresenta che altre Autorità giudiziarie lo avevano
già ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per la

Considerato in diritto
Premesso che si tratta di due procedimenti riuniti (l’altro è il n. 30282/13 R.G.) aventi
ad oggetto due ricorsi identici avverso la medesima ordinanza, il ricorso in esame va
qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 99 dPR n. 115 del 2002.
Invero, l’art. 99 del dPR n. 115 del 2002 prescrive che lo specifico rimedio consentito
avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio, è quello del ricorso “entro venti giorni dalla notizia
avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente
della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di
rigetto”, non essendo normativamente previsto il ricorso per saltum in cassazione
(cfr. ex pluribus, Cass. pen. Sez. IV, n. 22230 del 20.4.2011): infatti il Tribunale è
organo diverso e non può ritenersi sovrapponibile al Presidente o ad esso sostituibile,
nemmeno per “maggiore garanzia” (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 44189 del 28.9.2012,
Rv. 253644).
Il ricorso pertanto, in ossequio al disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 5 0 (cfr., tra le
altre, Cass. pen. Sez. V, n. 21581 del 28.4.2009, rv. 243888) va trasmesso, per
competenza, al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché provveda ai
sensi dell’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione proposta, come opposizione ex art. 99 DPR 115/2002
dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
L’Aquila.
Così deciso in Roma, il 22,5.2014

qualificazione del ricorso come ricorso/opposizione ai sensi dell’art. 99 dPR 115/02.

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