Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34801 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34801 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIE SALVATORE N. IL 08/05/1982
avverso l’ordinanza n. 9/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
04/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 15/05/2014

FATTO E DIRITTO
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1. Il G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 20/12/2013 dispose l’applicazione della
misura della custodia cautelare carceraria nei confronti di Maglie Salvatore,
sottoposto ad indagini in ordine al delitto di cui agli artt. 110, cod. pen., 73 e 74
del d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del Riesame di Lecce, al quale l’indagato si
era rivolto, con provvedimento depositato il 26/2/2014 (udienza del 4/2/2014),
parzialmente accogliendo il ricorso, annullò l’ordinanza del G.I.P. limitatamente
alla circostanza aggravante di cui all’art.80 del d.P.R. n. 309/1990, contestata al
capo CD) e sostituì la misura della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari.

2. Per un’adeguata intelligenza della vicenda e per quanto rileva in questa sede
appare utile ricordare le circostanze salienti del fatto: al ricorrente risulta essere
stata contestata, nell’àmbito di una più vasta indagine, sulla base di plurime
emergenze investigative e, in primo luogo, delle risultanze delle autorizzate
intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché dei sequestri operati, la
partecipazione ad un’associazione finalizzata allo spaccio di eroina, cocaina e
hashish.

3. L’indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame, prospettando unitaria, articolata censura con la quale denunzia
violazione di legge e vizio motivazionale, evidenziando, in sintesi, i profili di cui
appresso: a) l’atto, qualificato informativa finale, depositato dai CC il 20/9/2012
non avrebbe potuto essere utilizzato, in quanto riepilogativo di risultanze
d’indagini compiute dopo la scadenza (27/8/2011) dei termini per lo svolgimento
delle indagini preliminari (già prorogati dal G.I.P.); b) gli unici elementi d’accusa
che avevano indotto ad affermare la gravità indiziaria erano frutto di una libera
interpretazione delle risultanze delle intercettazioni, interpretazione che il
ricorrente contestava, anche tenendo conto della assoluta genericità delle
accuse, tale da non permettere di approntare acconcia difesa, in violazione
dell’art. 292, lett. b) e c); c) mancavano i requisiti dell’attualità e della
concretezza, trattandosi di fatti datati e, pertanto, non sussisteva la paventata
esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell’art. 274, cod. proc. pen.; d) non
sussisteva pericolo d’inquinamento probatorio, stante che la piattaforma
indiziaria era fondata esclusivamente sulle intercettazioni e che mancava la
concreta attualità di un tal pericolo; e) non sussisteva del pari il pericolo di fuga,
che avrebbe potuto solo presuntivamente congetturarsi, in assenza di segni
univoci di una tale evenienza; f) le contestazioni, sommarie e generiche, non

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evidenziavano un programma criminoso, la cosciente e volontaria partecipazione
al sodalizio criminale e neppure quella di volere agevolare qualcuno; le
conversazioni non vedevano, per larga parte, come protagonista il Maglie e, in
ogni caso, da esse non poteva trarsi solido sostegno delle accuse; quanto, poi,
alle conversazioni tra il coimputato Leale e la moglie di costui (captate nella sala
colloqui del carcere ove il primo si trovava ristretto) trattavasi di affermazioni
prive di riscontro.

4.1. La doglianza enucleata sub a) non supera il vaglio d’ammissibilità in quanto
aspecifica. Il Tribunale del riesame ebbe a disattendere la prospettazione
chiarendo che nessuna risultanza d’indagini compiute dopo la consumazione del
termine di durata massima delle indagini preliminari era stata introdotta in atti,
stante che l’informativa stigmatizzata dal ricorrente si era limitata a rielaborare
ordinatamente le risultanze di attività investigative svolte in costanza del
termine. Il Maglie, invece che avversare concretamente l’asserto si è limitato
riprendere la censura, facendo, inoltre sommario e generico riferimento a non
meglio chiarite o individuate attività svolte successivamente la scadenza del
termine in parola. E’ evidente che la decisione sul punto del Tribunale, del tutto
in linea con il consolidato orientamento maturato in questa sede (cfr. Cass., Sez.
III, n. 4089 del 20/1/2012, Rv. 251974; Cass., Sez. II, n. 40409 dell’8/10/2008,
Rv. 241870), non ha trovato smentita puntuale e verificabile nelle affermazioni
impugnatorie del ricorrente.

4.2. La prospettazione con la quale il ricorrente assume l’insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza a carico, in definitiva, propongono diversa ricostruzione
fattuale e valutazione di merito, puntualmente disattesa dal Tribunale.
Assai di recente questa Corte (Sez. V, 5/6/2012, n. 36079) ha avuto modo di
chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che
serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza
finale. Al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque
elemento probatorio idoneo a fondare <

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