Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34800 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34800 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO CIRO N. IL 19/07/1979
avverso l’ordinanza n. 66/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
07/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIUSEPPE GRASSO;
)..ejleentite le conclusioni del PG Dott.
AQ.<0114i& il 4 d:A.ta ‘644‘~‘ ( &szirt.4 Udit i dife Avv.; Data Udienza: 15/05/2014 FATTO E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 20/12/2013 dispose l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di Bianco Ciro, sottoposto ad indagini in ordine al delitto di cui agli artt. 110, cod. pen., 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del Riesame di Lecce, al quale l'indagato si era rivolto, con provvedimento depositato il 18/2/2014 (udienza del 7/2/2014), rigettò 2. Per un'adeguata intelligenza della vicenda e per quanto rileva in questa sede appare utile ricordare le circostanze salienti del fatto: al ricorrente risulta essere stata contestata, nell'àmbito di una più vasta indagine, sulla base di plurime emergenze investigative e, in primo luogo, delle risultanze delle autorizzate intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché dei sequestri operati, la partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio di eroina, cocaina e hashish. 3. L'indagato propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, prospettando unitaria, articolata censura con la quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale, prospettando, in sintesi, i profili di cui appresso: a) il Tribunale aveva omesso di motivare, oppure aveva reso motivazione contraddittoria ed illogica, limitandosi a rinviare al contenuto dell'ordinanza custodiale, così affrancandosi dal dovere di rendere autonoma motivazione; b) richiamati i principi e gli arresti di legittimità in ordine alla natura dei gravi indizi di colpevolezza, alla loro decisività e al travisamento della prova quale autonomo vizio, il ricorrente assume che le conversazioni riportate dal Tribunale erano suscettibili di difforme lettura e, comunque, non emergeva il percorso logico seguito dal giudice per addivenire alle conclusioni avversate; c) violando la logica e la legge il Tribunale aveva ritenuto la necessità della misura custodiale massima per assicurare le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274, cod. proc. pen., così violando i principi che discendono dall'art. 13, Cost., a salvaguardia della libertà personale, non tenendo, quindi, nel debito conto che la discrezionalità del giudice trova limite nel rispetto dei parametri di proporzionalità e adeguatezza; d) l'inadeguatezza della custodia in casa può essere <>, peraltro, <

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