Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3480 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3480 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

Data Udienza: 08/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI SALVATORE N. IL 28/09/1950
LO PRESTI CARMELA N. IL 14/04/1954
avverso la sentenza n. 806/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

(

RG.9549 /2013 Di Napoli – Lo Presti

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza tutti
per violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p., in relazione all’omessa rinnovazione del dibattimento e al giudizio di
responsabilità.

d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473). Anche la censura relativa al lamentato diniego della rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale, è manifestamente infondata. La rinnovazione del dibattimento nel giudizio d’appello è infatti
istituto del tutto eccezionale; soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, nelle
ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del dibattimento (v.,
tra le tante, Cass.Sez.II, sent.n.810612000 Riv.216532); e il provvedimento di rigetto della richiesta di
rinnovazione istruttoria in appello può, come nella fattispecie, essere motivato anche implicitamente in presenza
di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Cass. Sez.IV, sent.
n. 47095 /2009 Rv. 245996). Tanto premesso rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutti i motivi d’appello.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichi

inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
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23 6EN 2C14
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Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice

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