Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34798 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34798 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETROV1C DRAGOMIR N. IL 16/04/1949
avverso l’ordinanza n. 109/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
12/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLA1OTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
frp

(2

Uditi difensoreAvv.;
iinnSt)

CC( 2.

J- t.

Data Udienza: 13/05/2014

Cc 20 Petrovic Dragomir

Motivi della decisione
..,—

1.11 Gip del tribunale di Milano ha disposto l’applicazione, nei confronti

dell’indagato in epigrafe, della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al
reato di cui all’art. 73 del d.p.r. 309 del 1990.

nell’illecito viene desunto solo dalla circostanza di essere stato fermato in compagnia
di Sergio Mercuri. La droga è stata rinvenuta solo nella disponibilità di costui anche
nella sua abitazione. Il presunto complice ha anche escluso il coinvolgimento del
ricorrente. In conseguenza, la responsabilità si fonda sostanzialmente su mere
presunzioni e non su alcuna concreta, specifica prova.

3.11 ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata espone che un servizio di osservazione della polizia
giudiziaria consentiva di notare l’indagato semilibero colloquiare con Mercuri Sergio. I
due salivano a bordo dell’auto del Mercuri medesimo e venivano fermati all’interno di
un autosilos. Il Mercuri nascondeva un voluminoso pacchetto di cocaina e conduceva i
militi nel box nel quale era parcheggiata l’auto del padre, contenente oltre 9 kg di
cocaina. Nell’abitazione del Mercuri sono stati rinvenuti 7915 euro occultati, 50
grammi di cocaina ed 80 grammi di hashish. Il ricorrente si è difeso assumendo di
aver incontrato casualmente il coindagato, di esserglisi accompagnato per fare la
spesa e di essere all’oscuro della droga. D’altra parte il Mercuri ha dichiarato di aver
accettato di detenere la droga per conto di un rumeno.
Il Tribunale ritiene che tale versione dei fatti non sia credibile. Infatti il Mercuri
non sarebbe stato tanto imprudente da coinvolgere nell’operazione, nel momento
cruciale del prelevamento della droga, una persona ignara, estranea. Il ricorrente non
avrebbe violato il regime di semilibertà se non per un interesse economico di rango
molto elevato. Occorre pertanto ritenere che ricorrente, gravato da pregiudizi
gravissimi, si sia avvalso della collaborazione del Mercuri, incensurato, per affidargli la
custodia dello stupefacente in modo che non destasse sospetto, trattandosi di persona
estranea al circuito criminale.
Tale apprezzamento, allo stato delle investigazioni, appare immune da vizi
logici che lo corrompano: si è in presenza di un ingente quantitativo di cocaina, ben
difficilmente riferibile a persona immune da pregiudizi; e ben riferibile, invece,
all’indiscusso spessore criminale del ricorrente. La tesi dell’occasionale presenza viene
correttamente confutata alla stregua della violazione delle prescrizione impostegli dallo

2. Ricorre per cassazione l’imputato lamentando che il suo coinvolgimento

stato di semidenzione e dell’inverosimiglianza del coinvolgimento, da parte del
Mercuri, proprio nel momento topico del prelievo della droga.
Dunque, non constando vizi logici, l’impugnazione deve essere rigettata.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. del cod. proc. pen.

Roma 13 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PRESIDENTE
(Gaeta “no ZECCA)

ZIGNARIO GiUDI IARIO
ott. Giovanni &llo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al

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