Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34797 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34797 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO FRANCESCO N. IL 08/12/1986
avverso l’ordinanza n. 247/2014 TRIB. L1BERTA’ di ROMA, del
05/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLA1OTTA;
7(-7,. t ‘ts-et:e; C
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
So

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2014

Cc 18 Esposito Francesco

Motivi della decisione

LI! Gip del tribunale di Cassino ha disposto l’applicazione della misura
cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato in epigrafe in ordine al
reato di cui all’articolo 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione ed al
trasporto di 25 grammi di cocaina. Il provvedimento è stato confermato dal Tribunale

2. Ricorre per cassazione l’indagato assumendo che il quadro indiziario non e
significativo e che inoltre l’imputato ha fornito plausibili spiegazioni sulla detenzione
dello stupefacente.
Pure privo di concreta motivazione è l’apprezzamento in ordine alla necessità
della misura irrogata.

3.11 ricorso è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata espone che
l’imputato, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso della droga nascosta
negli indumenti intimi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di
individuare ritagli di cellophane di forma circolare, buste con ritagli circolari, un
misuratore monodose, una forbice ed oltre 4000 euro in contanti. Se ne deduce che la
detenzione appare finalizzata al confezionamento ed allo spaccio della droga, alla
stregua della presenza di tipico materiale strumentale rispetto a tale genere di
condotta; mentre la tesi difensiva dell’uso personale è inverosimile ed anzi
incompatibile con la precarie condizioni economiche. Si argomenta inoltre che il
rinvenimento del materiale per il confezionamento delle dosi evidenzia stabile
dedizione dell’illecito che va arginata con la misura domiciliare che appare all’uopo
necessaria e sufficiente.
Si tratta di argomentazione palesemente conforme ai principi ed immune da
vizi logici: l’attività di spaccio è conclamata da quanto rinvenuto e parimenti ben
chiara è la stabile dedizione a tale genere di illecito che ha fatto ravvisare necessaria e
sufficiente la misura domiciliare.
L’impugnazione è quindi inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle
ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo
ragioni di esonero

1-

,– —-

del riesame di Roma.

P qm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle
ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto

Roma 13 maggio 2014

stabilito dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. del cod. proc. pen.

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