Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34797 del 07/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34797 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHESSA MARIA GIUSEPPA N. IL 24/08/1960
avverso la sentenza n. 3946/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 07/06/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 12/07/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 11/02/2008, quanto al
reato di cui all’art. 483 cod. pen., come contestato a Maria Giuseppa Chessa,
rideterminando la pena in mesi tre e gg. 10 di reclusione; pena sospesa
[dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione edilizia di cui al capo A)
2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata.
3.Trattasi di censure generiche, meramente ripetitive di quanto esposto in
Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì,
infondate, poichè la Corte Territoriale ha congruamente motivato sul punto
oggetto di impugnazione (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 – 3).
P.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto
da Maria
Giuseppa Chessa con condanna della stessa al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07 Giugno 2013
Il Componente estensore
Il Pr sidente
della rubrica].