Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34796 del 07/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34796 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRI PAOLO N. IL 02/02/1962
SAMMARCO ANTONIO N. IL 17/07/1983
GHIGNOLI MARZIA N. IL 22/11/1974
avverso la sentenza n. 988/2012 GIP TRIBUNALE di MATERA, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 07/06/2013
Ferri Paolo, Sammarco Antonio e Ghignoli Marzia propongono ricorso per
cassazione avverso la sentenza del tribunale di Matera con la quale, in data
6.3.12 è stata loro applicata ai sensi dell’art. 444 cpp la pena concordata con il
PM per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 3 n. 1), 4) e 8) e 4 n. 7 L.
75/1958, 582 — 585 (Sammarco e Ghignoli) e 612 (Sammarco e Ferri) cod.
pen
I ricorrenti contestano separatamente l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati indicati.
I ricorsi sono inammissibili.
La motivazione della sentenza fa espresso riferimento agli atti d’indagine
visionati per escludere la sussistenza delle condizioni dell’art. 129 cpp e ciò è
senz’altro sufficiente.
Come più volte sottolineato da questa Corte, infatti, la richiesta di applicazione
di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato
l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare
censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto,
alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle
circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito,
l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3/11/1998 Rv. 212679).
E’ pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso con il
quale la parte pretende, come nella specie, di riaprire l’esame su elementi, la
cui valutazione è preclusa dalla sua stessa richiesta di pena dietro accordo.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1500 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma di euro 1.500 ciascuno.
Così deciso, il giorno 7.6.2013