Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34795 del 17/04/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34795 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CICCOLELLA PAOLO N. IL 19/03/1965
avverso l’ordinanza n. 30/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
04/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Ve/sentite le conclusioni del PG Dott. età.”31,
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i clifensor Avv.;
Data Udienza: 17/04/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce ha accolto
l’appello avanzato dal P.M. avverso il provvedimento con il quale il Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce ha dichiarato l’inefficacia
della misura cautelare imposta a Cittplella Paolo per decorrenza del termine
previsto tra l’adozione dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e la
pronuncia della sentenza di condanna. Rileva il Tribunale che erroneamente il
G.u.p. aveva indicato in mesi sei tale termine, posto che risultando contestato al
minima (non inferiore a venti anni di reclusione), quella massima
va
determinata alla stregua dell’art. 23 cod. pen. e quindi in ventiquattro anni, con
l’effetto che il termine di durata massima della custodia cautelare ai sensi
dell’art. 303, comma 1, lett. b-bis) n. 3 cod. proc. pen., è pari a mesi nove, non
ancora decorsi al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata.
2.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Cicolella con atto
sottoscritto personalmente, lamentando l’erroneità in diritto della interpretazione
fatta propria dal Tribunale e la motivazione apparente del provvedimento in
questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il tema posto con l’impugnazione è stato affrontato e risolto dalle S.U. di
questa Corte, le quali hanno stabilito il principio di diritto per il quale, ai fini della
determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al
reato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), del quale è espressamente
prevista dalla legge la sola pena edittale minima e non quella massima,
quest’ultima va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola
generale dettata dall’art. 23, comma primo, cod. pen. (Sez. U, n. 26350 del
24/04/2002 – dep. 10/07/2002, Fiorenti, Rv. 221656).
Del tutto corretta è quindi la decisione qui impugnata, nella quale non si
rinviene la violazione di legge dedotta dal ricorrente; e nemmeno una
motivazione apparente, che ricorre nel caso in cui essa sia del tutto avulsa dalle
risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di
asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in
tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione
adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n.
24862 del 19/05/2010 – dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682).
2
Cicolella anche il reato di cui all’art. 74 T.U. Stup., che prevede solo la pena
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
Va disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
competente Tribunale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall’art. 92
disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
92 disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/4/2014.
al competente Tribunale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall’art.