Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34794 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34794 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORVILLO LUIGI N. IL 25/06/1979
avverso l’ordinanza n. 9754/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lytfe/sentite le conclusioni del PG Dott. eells -AR itnsoik , etua-Qk

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Data Udienza: 17/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il
riesame, ha parzialmente accolto l’istanza di riesame del provvedimento con il
quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata
ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Sorvillo Luigi, ritenuto
raggiunto da gravi indizi di reità in ordine al delitto di continuata illecita cessione
di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Cordella Fabio e Ranieri Salvatore
Aniello, dopo averla ricevuta da Ciniglio Luigi, Pisacane Raffaele e Giamundo

la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari.

2. L’indagine sfociata nell’adozione del provvedimento cautelare a carico del
Sorvillo ha tratto origine, per quanto riferisce il Tribunale, dalla perquisizione
eseguita dai CC il 12.5.2012 nel casolare in uso al Sorvillo e a Spista Giovanna,
sulla scorta di notizia acquisita da fonte confidenziale che ivi indicava la sede di
illecite attività di vendita di droga. Mediante l’atto, vennero acquisiti i dati dei
contatti telefonici avuti dal Sorvillo attraverso l’utenza 3925069537 e quando
venne ascoltato Ferrara Luigi, che era tra quei contatti, questi riferì di aver
acquistato in alcune circostanze dell’hashish dal Sorvillo, del quale fece
individuazione fotografica. Poiché tra

i contatti risultarono anche quelli con

Cascella Michele e Cascella Antonio, conosciuti come dediti al consumo di
stupefacenti, vennero attivate le operazioni di intercettazione su tre utenze del
Sorvillo, tra le quali quella sopra menzionata.
Ad avviso del Collegio territoriale, il tenore delle conversazioni captate dagli
investigatori evidenzia da un canto il coinvolgimento del Sorvillo nel commercio
di sostanze droganti e dall’altro, considerato in particolare il linguaggio criptico
utilizzato nelle conversazioni, l’irricevibilità della tesi difensiva per la quale si era
trattato di droga destinata a consumo di gruppo.
Sostiene il Tribunale che

“l’incoerenza, l’incongruenza semantica e la

rapsodica costruzione dei contesti dialogici captati disvelano, in termini di
evidenza, la causa comune di delittuosità che costituisce il solo ed esclusivo
campo relazionale dei parlanti Sorvillo Luigi – Cordella Fabio – Pisacane
Raffaele”; ed esclude l’uso di gruppo sulla base delle dichiarazioni rese dal
Cordella il 4.12.2012.
In merito alle esigenze cautelari, il Collegio distrettuale afferma che le
specifiche modalità e circostanze del fenomeno delittuoso, la personalità
dell’indagato come denotata da quelle, il suo inserimento in circuiti operanti nel
contesto del commercio di sostanze droganti sono indicazione della inclinazione a

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Pasquale, nonché di aver detenuto in un’occasione della marijuana, disponendo

commettere reati della stessa specie; e ritiene la sola misura adeguata a far
fronte alle rinvenute esigenze quella degli arresti domiciliari.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’indagato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Leonardo Polito.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.
273 cod. proc. pen. e 75 T.U. Stup. nonché vizio motivazionale.
Il Tribunale del riesame avrebbe ignorato la finalizzazione di ripartire lo

esclusivo consumo; finalizzazione che, ad onta del linguaggio criptico, anche in
ragione di quanto dichiarato dal Sorvillo e dagli altri indagati, dà evidenza
dell’uso di gruppo nella forma del mandato assegnato ad uno dei componenti di
acquistare quanto necessario al consumo collettivo.
3.2. Si lamenta, ancora, che non è stata data indicazione dei criteri
interpretativi utilizzati dal Tribunale per dare significato alle conversazioni
intercettate e svolte con linguaggio criptico. Dopo aver rammentato taluni arresti
giurisprudenziali in ordine alla portata probatoria e alle cautele nell’uso delle
risultanze delle intercettazioni telefoniche, l’esponente afferma che esse devono
essere accompagnate da ulteriori elementi di prova, secondo quanto previsto
dall’art. 192, co. 3 cod. proc. pen., individuabili nella intelligibilità delle
conversazioni, nel valore semi-probante del contenuto captato, nella
verosimiglianza delle affermazioni captate e, nel caso di reati associativi, nella
sussistenza e nella natura dei rapporti interpersonali tra i conversanti.
3.2. Con un terzo motivo si deduce violazione dell’art. 191 cod. proc. pen.
per essere inutilizzabili le intercettazioni telefoniche poste a base della misura,
per carenza dei gravi indizi di reato prescritti dall’art. 267 cod. proc. pen., in
quanto il soggetto a carico del quale furono disposte le operazioni captative
risulta aver fatto esclusivo uso personale di droga, come dimostrato
dall’attivazione del procedimento di cui all’art. 75 T.U. Stup.
Il Tribunale ha replicato al rilievo mosso con l’istanza di riesame assumendo
che deve guardarsi alla esistenza del fatto illecito; l’esponente asserisce che è
proprio questo a mancare nella fattispecie, in quanto il Sorvillo e Spista vennero
deferiti all’autorità amministrativa.
Altra ragione di inutilizzabilità si rinviene nella circostanza che i fatti descritti
nella c.n.r. del 13.5.2012 traevano origine da fonte confidenziale.
3.4. Si sostiene poi che le argomentazioni svolte dal Tribunale a riguardo del
pericolo di recidiva sono in contrasto con quanto previsto dall’art. 274 cod. proc.
pen. in merito alla possibilità concreta ed attuale che il soggetto, se lasciato in

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stupefacente tra i partecipanti al gruppo e la destinazione della medesima al loro

libertà, impedisca l’acquisizione o la genuinità della prova, dovendo il giudice
indicare le indagini ancora da svolgere e la funzione preventiva della misura.
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la gravità dei fatti e la capacità a
delinquere del Sorvillo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Non vi è alcun dubbio che, come ribadito dall’ancor recente intervento
delle Sezioni Unite di questa Corte, l’attuale quadro normativo confini nell’area

congiunto che in quella del mandato all’acquisto collettivo ad uno dei
consumatori, integrando il medesimo un ‘illecito amministrativo sanzionato
dall’art. 75 T.U. Stup.
Allo stesso modo, il S.C. ha puntualizzato che per potersi ritenere integrato
il consumo di gruppo è necessario che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b)
l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c)
sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di
procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche
finanziariamente all’acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013 dep.
10/06/2013, p.c. in proc. Galluccio, Rv. 255258).
Nel caso di specie il Tribunale è pervenuto ad escludere la ricorrenza di
siffatta ipotesi sulla scorta di una chiave di interpretazione delle conversazioni
captate fornita dallo stesso Sorvillo in sede di interrogatorio di garanzia: grazie
ad essa il Tribunale ha potuto affermare che all’indagato il Cordella aveva
indirizzato una richiesta di dieci dosi di cocaina per consumarla insieme a dieci

suoi amicltpresso l’abitazione del Cordella medesimo.
Tale ricostruzione non è contraddetta dal ricorrente, né in fatto né sotto il
profilo giuridico. Egli quale si limita ad affermare che le dichiarazioni del Sorvillo,
incrociate con quelle degli altri indagati depongono per l’uso di gruppo. Si tratta
di un’affermazione meramente assertiva, priva com’è di puntuali agganci a
specifiche affermazioni degli indagati.
4.2. Aspecifico è anche il secondo motivo di ricorso, perché si concretizza in
una generica lamentela indirizzata al provvedimento impugnato, senza indicare
in cosa, in concreto, avrebbe errato il Tribunale. Il solo riferimento specifico
chiama in causa la circostanza secondo la quale il Sorvillo venne deferito
all’autorità amministrativa. Circostanza che non è certamente incompatibile con
la commissione di reati e meno ancora con l’emersione di quei gravi “indizi di
reato” (e non di reità) che, ai sensi dell’articolo 267 cod. proc. pen.,
costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di
comunicazioni; essi attengono all’esistenza dell’illecito penale e non alla

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del penalmente irrilevante il cd. consumo di gruppo, sia nella forma dell’acquisto

colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad
intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona
individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di
indagine (Sez. 4, n. 42017 del 17/10/2006 – dep. 21/12/2006, Capitano ed altro,
Rv. 235536).
In realtà i gravi indizi di reato vennero tratti da circostanze ben precise, che
il Tribunale non a omesso di ricordare. Il rilievo permette di prendere in
considerazione anche il lamentato ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli

delle intercettazioni telefoniche qualora quelle rappresentino l’unico elemento
oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo
per avviare l’attività investigativa o per estenderne l’ambito alla ricerca di
ulteriori elementi (Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012 – dep. 10/01/2013, Leka, Rv.
254174). Nel caso che occupa, alle intercettazioni si pervenne a seguito e sulla
base dell’acquisizione dell’apparecchio di telefonia mobile in uso al Sorvillo;
acquisizione che consentì di svelare la trama delle relazioni mantenute
dall’indagato e quindi di pervenire all’acquisizione di sommarie informazioni dal
Ferrara. Solo dopo che questi indicò nel Sorvillo un suo fornitore di droga presero
inizio le operazioni di intercettazione. La notizia proveniente da fonte
confidenziale si pone quindi come remoto antecedente delle indagini, quale
fattore che determinò la prima presa di contatto degli investigatori con il
Sorvillo; ed è quindi da quanto emerso dopo le dichiarazioni del Ferrari che si
profilarono gli indizi di reato.
4.3. Per ciò che concerne le censure che si indirizzano al giudizio relativo
alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura va rilevato come gli
arresti domiciliari fossero stati chiesti dalla difesa medesima al Tribunale del
riesame, sia pure in subordine alla richiesta principale di annullamento
dell’ordinanza, fondata però sulla ritenuta insussistenza dei gravi indizi.
Ciò non di meno, va rilevato che non coglie il segno il ricorso quando
sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto di elementi oggettivi, quali la
gravità del fatto e la capacità a delinquere. Come rammentato nella superiore
parte narrativa, il Collegio distrettuale ha richiamato le specifiche modalità e
circostanze del fenomeno delittuoso, la personalità dell’indagato come denotata
da quelle, il suo inserimento in circuiti operanti nel contesto del commercio di
sostanze droganti. Valutazione che il ricorrente non ha censurato con specifici
rilievi.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.

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organi di polizia giudiziaria. Va rammentato che esso determina l’inutilizzabilità

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/4/2014.

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