Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34792 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34792 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso la ordinanza n. 31/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce il
8/2/2012
nel procedimento instaurato da:
VILLNI ROCCO ANTONIO, N. IL 31.10.1966;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l’annullamento senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Lecce, accogliendo
l’istanza di riparazione dell’ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di Villani
Rocco Antonio, l’ha condannato al pagamento delle spese processuali. Rileva che
l’opposizione proposta è stata integralmente accolta, non essendo stato
riconosciuto alcun indennizzo per il periodo di allontanamento dall’abitazione ed
essendo stato drasticamente ridotto l’indennizzo, rispetto a quanto richiesto.
Il ricorrente non può essere ritenuto soccombente e quindi non possono
essergli poste a carico le spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.

Data Udienza: 17/04/2014

E’ necessario rammentare che il rapporto processuale relativo alla
riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ha
natura civilistica, ancorché inserito in una procedura che si svolge davanti al
giudice penale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto il regolamento di
interessi patrimoniali (l’attribuzione a quel titolo di una somma di denaro) tra il
privato e lo Stato; il carico delle spese di tale procedura va, conseguentemente,
regolato secondo il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 8/1999; id., Sez. Un., n. 2/1992; id., Sez. Un., n. 1/1992).

procedura è assolutamente necessaria perché il privato consegua l’indennizzo
dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già
del Tesoro), non può spontaneamente procedere, in mancanza di tale attivata
procedura e quindi extragiudizialmente, a determinazione alcuna, nè
relativamente all’an, nè relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa
del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga
affatto alla richiesta del privato, nè sull’an, nè’ sul quantum della pretesa fatta
valere, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e
non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali
sostenute dalla parte privata.
Tanto implica che, stante il carattere accessorio della domanda relativa alle
spese del giudizio rispetto a quella principale volta ad ottenere l’equa riparazione
per l’ingiusta detenzione, qualora la domanda ex art. 314 cod. proc. pen. venga
accolta solo in parte, essendo stato l’indennizzo liquidato all’interessato in misura
inferiore a quella richiesta, il Ministero del Tesoro convenuto che nel costituirsi si
sia limitato a contestare solo il “quantum” della pretesa risarcitoria, non può
essere considerato soccombente e non va, quindi, condannato alle spese
processuali a favore del richiedente (Sez. 4, n. 1271 del 10/05/1996 – dep.
25/06/1996, Ministero Tesoro in proc. Pira, Rv. 205248).
Nel caso che occupa, l’ordinanza impugnata dà conto del fatto che
l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle
finanze, si era opposta alla liquidazione dell’indennizzo richiesto dal Villani per il
periodo durante il quale questi era stato sottoposto ai divieto di allontanamento
ed aveva eccepito in ordine all’ammontare richiesto deducendo la mancata prova
delle conseguenze da stress lamentate dal richiedente. Entrambe le deduzioni
sono state accolte dalla Corte di Appello, la quale ha negato l’indennizzo per il
periodo in cui al Villani era stata applicata la misura dell’obbligo di cui all’art. 292
cod. proc. pen. ed ha escluso il danno da stress perché non adeguatamente
dimostrato.

2

In tale contesto, occorre, altresì, considerare che l’attivazione di tale

La condanna alle spese del Ministero resistente è quindi illegittima e deve
essere annullata.
P.Q.M.
annulla la impugnata ordinanza senza rinvio limitatamente al governo delle
spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/4/2014.

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