Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34791 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34791 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAPPOSELLI VALTER N. IL 26/03/1951
avverso l’ordinanza n. 1027/2012 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
17/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/s9rtite le conclusioni del PG Dott. \fvz cui” 9.~, e_414-(

Udit i dife9sor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Rapposelli Valter propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con
la quale il Giudice monocratico del Tribunale di L’Aquila, ricoprente anche il ruolo
di facente funzioni del Presidente del Tribunale, ha disposto che il processo
venisse trattato da altro giudice persona fisica, per garantirne una più celere
trattazione, deducendo la abnormità del provvedimento, non ricorrendo alcuna
delle ipotesi normativamente previste di astensione del giudice.

cod. proc. pen.’ il Rapposelli

contraddice l’affermazione del P.G. requirente secondo la quale il ricorso sarebbe
inammissibile per tardività, indicando nel 1.6.2013 la data di deposito del ricorso
presso la cancelleria del Tribunale di Teramo; segnala che il provvedimento
impugnato è stato revocato dal giudice che lo ha emesso il 19.7.2013, il quale ha
anche provveduto a trattare il procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In via preliminare, considerata anche la richiesta del P.G. requirente di
dichiarare l’inammissibilità del ricorso per tardività, va presa in esame la
tempestività dell’impugnazione. L’ordinanza in questione è stata pronunciata in
dibattimento, alla presenza del difensore del Rapposelli, rimasto contumace. Con
la lettura dell’ordinanza, pertanto, la comunicazione della medesima risulta
essere stata data anche all’imputato contumace, sicchè dal 17.5.2013 decorreva
il termine per l’impugnazione. Come rilevato dal ricorrente, il ricorso è stato
presentato il 1.6.2013; pertanto non oltre i quindici giorni previsti dall’art. 585,
comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Il ricorso è quindi tempestivo.

4. Nel merito, da quanto prospettato dal ricorrente medesimo si evidenzia
che è venuto meno ogni interesse a veder travolto il provvedimento impugnato.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente non va condannato alle spese e al pagamento di una somma a
favore della Cassa delle ammende, non emergendo una soccombenza del
ricorrente, trattandosi di ipotesi di carenza di interesse ad impugnare
sopraggiunta alla proposizione del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013
– dep. 03/05/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Non spese. Non cassa ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/4/2014.

2. Con ‘memoria difensiva ex art. 611

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