Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3479 del 12/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3479 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGHERA MARZIO N. IL 28/04/1954
avverso l’ordinanza n. 60/2014 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
13/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUS PPE GRASSO;
lplt.essentite le conclusioni del PG Dott. e< i‹,- , • -(2_, utie (9,4:Anfo i e i ne-14‹,.d Uditi difensor Avv.; c. 1,1 5 e;liat%/5 ‹)W rutA-1-.3 Lk Data Udienza: 12/11/2014 FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 31/7/2013 il Tribunale del riesame di Brescia, accogliendo la richiesta di riesame avanzata da Paghera Marzio e Fezzardi Luigi, annullò il sequestro preventivo di vari immobili, che era stato disposto dal GIP della stessa città, con provvedimento del 27/6/2013, in relazione al reato di lottizzazione abusiva e numerose violazioni di legge in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ipotizzate a carico di Davoli Fabrizio, legale rappresentante della provvedimento si rinveniva nella constatazione che il provvedimento andava a colpire soggetti terzi incolpevoli rispetto al reato di lottizzazione abusiva, in quanto non proprietari delle aree interessate e, tuttavia, interessati, in quanto utilizzatori delle stesse in virtù di convenzioni stipulate con la società titolare. 2. La Cassazione, Sezione III, con sentenza del 29/1/2014, annullò con rinvio il provvedimento impugnato, precisando che l'interesse protetto in tema di reati edilizi presenta aspetti rilevanti aventi natura urbanistica, culturale ed ambientale, con la conseguenza che con la lottizzazione abusiva si finisce con l'incidere non solo sull'assetto del territorio, ma anche sull'ambiente. 3. Il Tribunale del riesame di Brescia, in funzione di giudice del rinvio, con provvedimento del 13/5/2014, rigettò la richiesta di riesame. Queste, in sintesi, le ragioni della decisione. Affermata la legittimazione del Paghera e del Fezzardi, in quanto, sibbene dovessero considerarsi soggetti estranei al processo penale alloca, entrambi), in quanto titolari di un diritto personale di godimento sui beni oggetto del vincolo cautelare avevano interesse a proporre la richiesta di riesame, il Tribunale escluse che i beni, dei quali veniva chiesta la restituzione, non potevano considerarsi estranei al reato di lottizzazione abusiva e, quindi, non soggetti alla confisca obbligatoria prevista dalla legge (veniva, in particolare, evidenziata l'interferenza con la previsione limitativa derivante dal vincolo idrogeologico ivi esistente). 4. Avverso quest'ultima statuizione il solo Paghera propone ricorso per cassazione, corredato da tre censure. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'interpretazione ed applicabilità dell'at. 321, cod. proc. pen. Trattavasi di persona estranea al reato che non aveva aggravato le conseguenze dello stesso società cooperativa Coopsette e di Verzani Fabrizio. Presupposto del predetto sotto il profilo urbanistico ed ambientale e sul punto il Tribunale non aveva reso motivazione di sorta. 4.2. Con il secondo motivo viene denunziata omissione ed erroneità della motivazione, la quale non aveva fato luogo all'approfondimento richiesto dalla sentenza della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento di cui s'è detto, in ordine al pericolo di aggravamento del reato <> pecca di
assoluta ed invincibile vaghezza, sia sul contenuta della pretesa procura, sia
sulla sua concreta allocazione, che, comunque, avrebbe dovuto essere tale da
consentirne a questa Corte l’esame. Quanto al primo profilo appare utile
sottolineare che non viene neppure enunciato, in quel vago richiamo, che la
nomina sia stata affiancata dalla procura speciale redatta ai sensi del citato art.
100.

6. Il Collegio è a conoscenza di un indirizzo maturato di recente in sede di
legittimità (Sez. 6, n. 11933 del 5/2/2014, Rv. 258229) il quale, facendo perno
sulla disciplina processuale civile (art. 182, cod. proc. civ.) ha escluso potersi
pronunciare l’inammissibilità del ricorso, dovendosi assegnare un termine per la
sanatoria.
L’opinione sopra ripresa, immediatamente avversata (Sez. 6, n. 17938 del
12/2/2004, Rv. 259000), con argomenti che questo Collegio condivide
(autosufficienza dell’assetto processuale penale; perentorietà dei termini

delle opere realizzate e… la sua collocazione paesaggistica vincolata>>.

impugnatori penali; assenza di vincoli contrari provenienti dall’Ordinamento
comunitario), risulta essere stata autorevolmente smentita in sede di S.U., con
la decisione resa all’udienza del 30/10/2014 nel procedimento n. 4140/3
(ricorrenti Borrelli + 1).

7. L’epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla colpevole volontà del ricorrente: cfr. Corte

congrua, di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle
ammende

Così deciso n Roma il 12/11/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZI

Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), nella misura stimata

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