Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34788 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34788 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VELLUSO GIUSEPPE N. IL 27/07/1958
avverso l’ordinanza n. 3521/2013 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
15/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
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le,tté/sentite le conclusioni del PG Dott. 441-0 P.eu.4.–cu,
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(.2k–).

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Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Forlì ha disposto la custodia cautelare in carcere di Velluso
Giuseppe, per il reato di cui all’art. 73 T.U. Stup.
L’indagato è stato ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità in merito a
reiterate illecite cessioni di cocaina a Tombacini Stefano e a Colella Claudio, sulla
scorta delle dichiarazioni rese dal primo, riscontrate dai contenuti di talune
conversazioni telefoniche captate dagli inquirenti e dagli esiti di servizi di

2. Il Velluso propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc.
pen., lamentando la mancata conoscenza dell’addebito, rappresentatogli
unicamente mediante il riferimento all’articolo di legge e al tempo e ai luoghi di
commissione del reato (“in Forlì e Bologna dal 2012 al maggio 2013”); rilievo
che – ricorda il ricorrente – egli avanzò già in sede di interrogatorio di garanzia.
Conclude per la sussistenza di una violazione del diritto di difesa, non essendo
comprensibile quali siano i fatti specifici ascrittigli neppure attraverso la lettura
dell’ordinanza impugnata; e per la conseguente nullità di questa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità non è viziata da nullità
l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere priva dell’indicazione
delle norme di legge violate e della descrizione sommaria del fatto, qualora la
carenza di detti elementi sia compensata dal giudice nel corso dell’udienza di
convalida dell’arresto, con la precisazione dei motivi di quest’ultimo e la
contestazione all’indagato dei reati ravvisati a suo carico, nonché con la lettura
della richiesta di misura formulata dal P.M. (Sez. 1, n. 7452 del 23/01/2008 dep. 18/02/2008, Zheng, Rv. 238649).
Nel caso che occupa, il Giudice per le indagini preliminari ha esposto
nell’ordinanza impugnata gli elementi indizianti dando compiuta descrizione
della genesi delle accuse indirizzate dal Tombacini al Velluso e tratteggiando il
complessivo contesto, di tempo, di luogo e di soggetti entro il quale sono state
inserite le condotte ascritte all’odierno ricorrente, con specifica puntualizzazione
dei singoli episodi di cessione, individuati – e rappresentati quindi anche al
Velluso – mediante il riferimento alle otto occasioni comprese tra l’ottobre 2012
eXl’aprile 2013 in cui questi è risultato esser partito da Napoli ed esser giunto a
Forlì; accertamento condotto sulla scorta dell’analisi delle registrazioni dei
telepass attribuiti al prevenuto.

2

osservazione operati dalla p.g.

Non vi è quindi alcuna incertezza su quelle che, secondo la prospettazione
accusatoria, sono le date in cui vennero commessi i reati ascritti al Velluso,
risultando queste indicate attraverso il richiamo all’uso del telepass; ancorchè
una eventuale indeterminatezza al riguardo non risulti di per sé pregiudizievole
del diritto di difesa.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
Va disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al

stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/4/2014.

direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto

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