Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34787 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34787 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BINI LUCA N. IL 06/09/1991
avverso l’ordinanza n. 5/2014 TRIB. LIBERTA’ di VARESE, del
30/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
15tre/sentite le conclusioni del PG Dott. AreZ(..0 PAT-01–22,
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Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Varese, sezione per il
riesame, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame avanzata avverso
il decreto di convalida di sequestro probatorio adottato dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Varese e notificato all’imputato e al difensore di
fiducia il 31.12.2013, siccome tardivo perché pervenuto per il mezzo postale al
Tribunale di Milano il 17.1.2014.
2. Ricorre per cassazione l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore, avv.

dell’art. 583 cod. proc. pen., il quale prevede che l’impugnazione si considera
proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Pertanto
il Tribunale ha errato nel prendere in considerazione la data della ricezione della
impugnazione e a dichiarare la tardività della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Come rammentato dal ricorrente, componendo un contrasto
giurisprudenziale venutosi a creare in merito alle modalità di presentazione della
richiesta di riesame delle misure cautelari reali, le Sezioni unite hanno affermato
che la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un
sequestro è validamente proposta, ai sensi dell’art. 583 cod. proc. pen., anche
con telegramma o con trasmissione dell’atto a mezzo di raccomandata alla
cancelleria del tribunale competente, a norma dell’art. 324 comma quinto cod.
proc. pen. (Sez. U, n. 230 del 20/12/2007 – dep. 07/01/2008, Normanno, Rv.
237861; Conf. S.U., 20 dicembre 2007, n. 231, Tonelli, non massimata).
Ne deriva che in forza del comma 2 dell’art. 583 cod. proc. pen.,
l’impugnazione si considera proposta alla data della spedizione, che nel caso che
occupa è indicata dal Tribunale medesimo nel 10.1.2014, quindi nei termini di
legge.

4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio e gli atti
vanno trasmessi al Tribunale di Varese per l’ulteriore corso.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.
94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
annulla la impugnata ordinanza e rinvia per l’ulteriore corso al Tribunale di
Varese.

2

v

Antonio Francesco Papadia, deducendo violazione di legge e segnatamente

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/4/2014.

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