Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34785 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34785 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAREDDU ANTONIO N. IL 09/08/1967
avverso la sentenza n. 2449/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SASSARI, del 27/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
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Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Careddu Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sassari con la quale egli si è
applicata la pena ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. deducendo la nullità
della notifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza prevista dall’art.
447 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che tale decreto è stato notificato
all’imputato presso il difensore del medesimo, avv. Paolo Trudda, nonostante
questi all’atto della nomina avesse dichiarato di non accettare le notifiche per il

non è conforme a quella oggetto dell’accordo tra le parti posto che questa
prevedeva la conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità, conversione
che non è stata disposta dal giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1. In punto di fatto va rilevato che l’esame degli atti, consentito a questa
Corte in ragione della natura della prima censura avanzata dal ricorrente, lascia
emergere che l’iniziale accordo sulla pena stipulato dalle parti venne rigettato dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sassari, il quale dispose
la restituzione degli atti al Pm (udienza del 28.11.2012). Successivamente il Pm
indirizzò per iscritto una nuova proposta di patteggiamento all’imputato, che la
accettò sottoscrivendola dinanzi alla p.g. A seguito di ciò il giudice, con decreto
del 1.2.2013, fissò l’udienza prevista dall’art. 447 cod. proc. pen. per il giorno
27.3.2013, disponendo che l’atto venisse notificato all’avv. Trudda “a mezzo fax
anche per l’assistito”. Come effettivamente accade in data 4.2.2013.
All’udienza del 27 marzo non comparve alcuna delle parti ed il giudice
pronunciò la sentenza oggi impugnata.
Va anche rammentato che l’avv. Trudda venne nominato difensore del
Careddu con atto depositato il 3.9.2012, riportante in calce, ai sensi dell’art.
157, co. 8 cod. proc. pen., la dichiarazione di non accettare le notificazioni di atti
destinati all’assistito.
2.1. Risulta quindi fondato il rilievo difensivo della irritualità della notifica
all’imputato, perché eseguita presso il difensore nonostante questi avesse
tempestivamente dichiarato di non volerla ricevere.
Ne deriva il difetto della notifica all’imputato del decreto di fissazione
dell’udienza del 27.3.2013. Al riguardo, tuttavia, occorre dare atto dell’esistenza
di una pluralità di pronunciamenti. Per un più risalente orientamento
dall’interpretazione sistematica degli art. 447, primo comma e 127 cod. proc.
pen. si desume che il difetto di notifica del provvedimento di fissazione
dell’udienza alla parte richiedente, con la conseguente mancanza di

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proprio assistito. Con ulteriore rilievo si deduce che la pena applicata dal giudice

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partecipazione del pubblico ministero e o di intervento dell’imputato, comporta la
nullità ai sensi dell’art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen., ogniqualvolta detta
parte non abbia assistito personalmente alla fissazione dell’udienza mediante
decreto (Sez. 1, n. 10366 del 18/07/1994 – dep. 29/09/1994, P.M. in proc. Cella,
Rv. 199860). Più di recente si è qualificata la nullità come intermedia. Si è
affermato che l’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per
l’udienza camerale prevista dall’art. 447 cod. proc. pen. per la decisione sulla
richiesta costituisce una nullità a regime intermedio, atteso che, a norma dell’art.

è obbligatoria, e che, in ogni caso, nè il difensore nè l’imputato hanno interesse
a eccepire la suddetta nullità, non essendo più modificabile l’accordo raggiunto
dalle parti (Sez. 6, n. 344 del 29/11/1999 – dep. 14/01/2000, De Martino, Rv.
216831). Sul caposaldo della carenza di interesse si è attestata la giurisprudenza
con un ultima pronuncia (tra quelle massimate), per la quale é inammissibile,
per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione dell’imputato avverso la
sentenza di patteggiamento pronunciata “de plano” anziché previa fissazione di
udienza, ove la pena sia stata applicata nei termini esattamente indicati dalle
parti (Sez. 3, n. 19744 del 19/04/2011 – dep. 19/05/2011, Carrera, Rv.
250014).
2.2. Orbene, nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il ricorrente abbia
manifestato di avere interesse concreto ad avere avviso dell’udienza in
questione, onde poter spiegare le proprie osservazioni o richieste. Infatti, da un
canto egli ha contestato in questa sede che vi sia stata esatta applicazione
dell’accordo intervenuto tra le parti; dall’altro, l’esame dell’accordo pone in
evidenza come questo lasciasse all’imputato la possibilità di operare una scelta
tra la sospensione condizionale della pena e la conversione della stessa nella
pena pecuniaria o nel lavoro di pubblica utilità (vi si legge che si chiede la
sospensione condizionale ovvero, se richiesto dall’imputato, la conversione con la
pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità).
Se è vero che la presentazione di un patto che contempla richieste proposte
in via subordinata implica l’accettazione della scelta operata dal giudice, quale
essa sia, è anche vero che nel caso di specie l’imputato era stato posto
dall’accordo nella facoltà di precisare la propria opzione, evidentemente sino
all’esito dell’udienza ex art. 447 cod. proc. pen.
L’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza ha quindi conculcato
tale sua facoltà; ed egli è portatore di un interesse concreto a veder rimossa la
sentenza impugnata, che va quindi annullata senza rinvio, con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.

3

447, comma secondo, cod. proc. pen., la presenza delle parti in tale udienza non

3. Le ragioni dell’annullamento assorbono il motivo relativo alla mancata
sostituzione della pena.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Sassari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/4/2014.

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