Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34779 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34779 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 21/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

CEBOTAR Dumitru, n. in Moldavia il 1\7\1983

avverso l’ordinanza della
13\6\2013 (n. 94\2012);

Corte di Appello di Milano del

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Massimo
Galli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso ed, in subordine, il suo
rigetto;

l

RITENUTO in FATTO

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del
difensore deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione laddove la
Corte di merito aveva basato il suo convincimento su circostanze irrilevanti ed in ogni
caso non integranti una condotta connotata da colpa grave.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, è
connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono
portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio
acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri
di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non
nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei
a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza
dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice.
In particolare il giudice di merito, per valutare se chi la ha patito la detenzione vi
abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli
elementi probatori disponibili, tenendo conto se essi rivelino o meno eclatante o
macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, e fornendo
del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità.
Il giudice, basandosi su fatti concreti deve cioè valutare non se la condotta integri
estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in
presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità
come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.
3. Nel caso di specie la Corte territoriale non ha correttamente applicato le norme in
materia ed è venuta meno al suo onere di puntuale motivazione.
Invero il giudice di merito ha desunto la colpa grave del Cebotar dal fatto che questi
aveva richiesto l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in tal modo,
sostanzialmente, rinunciando a difendersi nel merito.
Va rammentato che la causa ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo deve
essere costituita da una condotta del ricorrente idonea a concorrere all’errore del
giudice, condotta connotata da dolo o colpa grave.
Tale condotta non può essere costituita dalla scelte di comportamenti processuali, a
meno che essi non incidano sulla possibilità della ricostruzione dei fatti, così come il
rifiuto a rendere l’interrogatorio, con conseguente rinuncia alla prospettazione innanzi
al giudice di una diversa lettura dei fatti.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto l’imputato ha reso interrogatorio e si
è protestato innocente.

2

1. Con ordinanza del 13\6\2013 la Corte di Appello di Milano rigettava l’istanza di
riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Cebotar Dumitru.
Questi, arrestato in flagranza il 1\8\2010 per il delitto di cui all’art. 588 c.p. (rissa
aggravata), era stato detenuto in carcere fino al 31\8\2010. Successivamente, con
sentenza del 26\11\2010, era stato assolto dal Tribunale di Monza, con formula piena,
perché il fatto non sussiste.
Osservava la Corte di merito che nella vicenda il Cebotar aveva mantenuto una
condotta gravemente colposa che aveva concorso ad indurre in errore il giudice nella
adozione e mantenimento della misura cautelare.

Di contro la corte di merito, nonostante avesse la disponibilità degli atti processuali,
non ha indicato alcuna condotta colposa concreta del Cebotar causalmente sinergica
alla adozione della misura.
La richiesta di patteggiamento, anche a volerla ritenere (per mera ipotesi utile al
ragionamento) idonea ad incidere sull’errore del giudice, può influenzare il
mantenimento della misura, ma non anche l’errore al momento della sua adozione.
La grave carenza di motivazione del provvedimento impugnato impone il suo
annullamento con rinvio.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 21 marzo 2014
Il Consigliere este ore

La Corte annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Milano
per nuovo esame.

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