Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34778 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34778 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 21/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

CECCHETTO Nicholas,

n. a Motta di Livenza -W- il

11\11\1988

avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Treviso del
27\6\2013 (n. 394\2013);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Gioacchino
Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

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a

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando :
2.1. l’erronea applicazione della legge, in quanto la sanzione accessoria non era stata
diminuita di un terzo, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 222 C.d.S.; nonché la carenza
di motivazione sull’entità della sospensione;
2.2. l’eccessività della liquidazione delle spese in favore delle parti civili.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In ordine all’entità della sospensione della patente, il G.i.p. ha determinato la
sanzione facendo riferimento alla dinamica dell’incidente, alla pluralità della violazione
delle norme sulla circolazione stradale ed alla gravità delle conseguenze dell’incidente.
Inoltre, richiamando il disposto dell’art. 222 C.d.S. ha mostrato implicitamente di
avere determinato la sanzione tenendo conto della riduzione per il rito. Pertanto
nessuna violazione di legge si è maturata, né sussiste una carenza di motivazione sul
punto.
3.2. Quanto alle spese riconosciute in favore delle parti civili, premesso che la
liquidazione ha tenuto conto del fatto che le parti costituite e rappresentate erano
quattro, va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che è censurabile la
sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione sulla entità della liquidazione “a
condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della
liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal
patrono di parte civile” (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31250 del 25/06/2013 Cc. (dep.
22/07/2013), Rv. 256358).

Nel caso di specie, nessuna specifica censura è stata formulata, se non il generico
richiamo alle trattative con la Compagnia Assicurativa che manifestavano la buona
fede in una prospettiva risarcitoria; argomentazioni queste che, però, non prospettano
alcuna illegittimità della liquidazione.
Segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2014
Il Presidente

1. Con sentenza del 27\6\2013 il G.i.p. del Tribunale di Treviso, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., applicava a Cecchetto Nicholas la pena di mesi 6 di reclusione, per il delitto di
cui all’art. 589 c.p., omicidio colposo aggravato in danno del pedone Basso Dino,
travolto dal veicolo condotto dall’imputato, mentre attraversava sulle strisce pedonali
(acc. in San Biagio di Callata il 13\6\2012). Con la sentenza veniva irrogata la sanzione
accessoria di anni due di sospensione della patente di guida. Inoltre l’imputato veniva
condannato alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili, liquidate in
complessivi C 4.113,40, oltre accessori.

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