Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34778 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34778 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSETTI PRIMO N. IL 19/02/1952
avverso la sentenza n. 6997/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha
confermato il decisum reso dal giudice di prime cure, con cui Primo
Rossetti era stato dichiarato responsabile del reato di violazione di sigilli e
condannato alla pena ritenuta di giustizia;

denunciando vizio di motivazione in ordine alla entità della pena e alla
mancata concessione del beneficio della non menzione; peraltro, il reato
contestato è da dichiarare estinto per prescrizione;
-che, contrariamente a quanto sostenuto in impugnazione, il discorso
giustificativo, sviluppato dal decidente in ordine al trattamento
sanzionatorio applicato, è del tutto logico e corretto: la Corte territoriale,
a giustificazione della ritenuta immeritevolezza dell’imputato di un
intervento in melius sull’entità della pena inflitta dal giudice di primo
grado, ha indicato la personalità dell’imputato e la reale, grave,
offensività del fatto, ritenendo, questi, elementi ostativi all’accoglimento
di tutte le istanze avanzate con il relativo motivo di appello;
-che il termine prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, si è consumato
1’1/9/2012, successivamente alla pronuncia impugnata, resa all’udienza
del 31/1/2012, data in cui si è definito il processo, con la lettura del
dispositivo, ex art. 545 cod.proc.pen.;
-che la inammissibilità del ricorso determinata dalla manifesta
infondatezza dei motivi, non consentendo l’istaurarsi di un valido
rapporto di impugnazione preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza
di cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass.S.U.
22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 7/6/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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