Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34777 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34777 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
Nei confronti di :
GHEORGHITA FANEL

N. IL 20.09.1979

avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI CREMONA in data 9 febbraio
2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso

1.

2.

3.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 9 febbraio 2013, il GIP presso il Tribunale di
Cremona applicava a Gheorghita Fanel la pena di mesi due e giorni dieci di arresto
ed C 800,00 di ammenda (pena poi sospesa) per il reato di guida in stato di
ebbrezza, con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida
per la durata di anni uno e mesi quattro.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il PG lamentando la inosservanza o
erronea applicazione della legge penale, per aver il Tribunale omesso di applicare la
confisca del veicolo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte : la disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S. è stata
parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo
nell’art. 186, come novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L.
n. 120 del 2010 (intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo
in conseguenza di ipotesi di reato”), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una
interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la

Data Udienza: 28/02/2014

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione di confisca della
vettura tg. BT042CF, confisca che dispone Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

4.

più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonché per il reato di rifiuto di
sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope), è ora
qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza,
sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25
febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).
Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura
amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di
reato sopra ricordate. Ma, pur con l’entrata in vigore della ennesima modifica al
C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche
prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la
riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione
amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso
di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la
stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.
Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la
confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto
competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Nè rileva che il veicolo oggetto della
confisca non sia stato sottoposto a sequestro (come nel caso in esame). In effetti,
la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad
amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n.
689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative.
Invero, il citato art. 1 recita “nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione”, quest’ultima da intendersi, ovviamente,
“amministrativa”. Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S.,
comma 2, lett. c)), non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma
esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha
natura amministrativa (confisca).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente
alla omessa confisca dell’autovettura targata BT 042 Cr, confisca che può essere
disposta direttamente dalla Corte conseguendo per le ragioni esposte detta
sanzione direttamente dalla legge,

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