Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34776 del 07/06/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 34776 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO

Teiete
0114~ZA

sul ricorso proposto da:
SALIMBENI MICHEL N. IL 09/08/1985
avverso la sentenza n. 227/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 07/06/2013

1. Salimbeni Michel propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di Catanzaro ha confermato quella del
tribunale di Vibo Valentia in data 3 febbraio 2011 con cui era stato condannato
alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all’articolo 256 comma 2 dLGS
156/2006 e 110 cod. pen..
2. La contestazione ha riguardo allo spandimento di reflui di acque di
vegetazione provenienti dalla molitura del frantoio convogliate tramite apposita
tubazione all’interno di una grossa vasca parzialmente interrata dalla quale
defluivano in apposito canale scavato sul terreno, seguendo una naturale
pendenza, e si riversavano sul suolo senza trattamento alcuno.
Inoltre i giudici di appello respingevano lo specifico motivo impugnazione con
cui si deduceva che all’udienza del 3 febbraio 2011 il tribunale aveva rigettato
erroneamente la richiesta di rinvio del procedimento fondata su certificato
medico datato 2 febbraio 2011 in cui si attestava per l’imputato influenza
febbrile e necessità di giorni due di cura e di riposo, ritenendo tale
documentazione non idonea giacché carente in ordine all’indicazione del grado
febbrile ed alla eventuale impossibilità a mettersi in viaggio presenziare
all’udienza
3. Deduce in questa sede il ricorrente:
3.1 violazione dell’articolo 178 comma 1 lettera c), 484, 489 e 546 comma 1
lettera e) c.p.p. rilevando che inopinatamente la corte di appello aveva
respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado poiché viziata
dall’ordinanza del 3 febbraio 2011 con cui era stata rigettata la richiesta di
rinvio del processo ad altra data in ragione del legittimo impedimento
dell’imputato.
3.2 violazione dell’articolo 256 comma 2 dLGS 152/06 essendosi limitato il
giudice di secondo grado a far proprie le motivazioni del primo giudice senza
ulteriore approfondimento al fine di verificare la potenzialità inquinante delle
sostanze e senza operare alcun accertamento sull’elemento soggettivo del
reato.
Considerato in diritto
4. Osserva in via preliminare il Collegio che alla data odierna il reato è
sicuramente prescritto posto che lo stesso risulta contestato alla data dell’i
dicembre 2007.
Il ricorso non è manifestamente infondato in relazione al primo motivo dedotto
tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve ritenersi
illegittima perché emessa in violazione dell’art. 486, primo comma, cod. proc.
pen., e quindi, attenendo la disposizione predetta all’intervento dell’imputato,
viziata da nullità generale ai sensi degli artt. 487, quarto comma e 178, lett. c)
dello stesso codice, l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento considerando
“assolutamente generico e mancante dell’indicazione del grado febbrile” il
certificato medico, proveniente dall’autorità sanitaria militare ed emesso il
giorno precedente a quello dell’udienza, con il quale si attesta che l’imputato “è
affetto da iperpiressia di natura non determinata e necessita di quattro giorni

Ritenuto in fatto

di riposo e terapia medica”; tale motivazione, infatti, è del tutto inadeguata e
solo apparente, in quanto non tiene conto della considerazione che, secondo
l’insegnamento della scienza medica, l’iperpiressia indica la condizione in cui la
temperatura corporea si mantiene molto elevata e che il documento,
particolarmente attendibile per la sua provenienza, contiene, insieme
all’indicazione dell’elevata temperatura, il giudizio prognostico sulla durata
dell’impedimento (Sez. 3, n. 3515 del 06/03/1996 Rv. 204277).
Poiché non ricorre in relazione alle argomentazioni della sentenza impugnata
alcuna delle condizioni indicate dall’articolo 129 c.p.p., la sentenza deve essere
annullata senza rinvio per essere preavvertito prescrizione.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio pere essere il reato estinto per
prescrizione
Così deciso, il giorno 7.6.2013

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