Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34774 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34774 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
SALZARULO MANUEL LIBERO N. IL 17/03/1985
avverso la sentenza n. 382/2012 TRIBUNALE di SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI, del 09/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. LUCIA ESPOSITO ;
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lette/septite le conclusioni del PG Dott. p

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Data Udienza: 29/01/2014

Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi applicava ex art. 444 c.p.p. a Salzarulo Manuel
Libero, per i reati di cui agli artt. 186 comma 2 e 186 comma 7 codice della strada, la pena
concordata tra le parti, sostituita da quella del lavoro di pubblica utilità.
2.Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Napoli, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento

l’imputato dovrà svolgere in esecuzione della condanna, essendo indicato solo l’ente presso il
quale tale impegno dovrà essere assolto. Rileva che l’art. 3 D.M. 26 marzo 2001 prevede, con
norma applicabile anche ai patteggiamenti, la necessaria indicazione delle modalità di
svolgimento dell’attività prescritta. Chiede, pertanto, il parziale annullamento della sentenza
limitatamente alla mancata indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica
utilità.

Considerato in diritto

1.11 ricorso va rigettato.
E’ pur vero che, in conformità al disposto dell’art. 3 D.M. 26 marzo 2001, il giudice avrebbe
dovuto specificare con la sentenza, oltre all’ente presso cui il lavoro di pubblica utilità doveva
essere espletato, anche il tipo di attività che deve essere svolta e le relative modalità, e ciò
anche se l’art. 3 D.M. citato menziona a tal riguardo espressamente la sola sentenza di
condanna, essendo la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 C.P.P. equiparata ad
una pronuncia di condanna (Cass. S. U. 17781/2006). E’ vero, altresì, come correttamente
posto in evidenza da Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20592 del 07/03/2003 Rv. 224832 che la
specificazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è necessaria, avendo
la finalità di rendere eseguibile la pena applicata.
Tuttavia, discostandosi dal dictum della decisione da ultimo citata, la Corte ritiene che la
carenza, non incidendo nell’ambito decisionale della cognizione del giudice – come avviene per i
vizi e le manchevolezze in punto di errata qualificazione giuridica del fatto, o di determinazione
della pena nei limiti legali – e riguardando, piuttosto, le modalità esecutive della statuizione,
possa trovare il suo ambito di risoluzione nel procedimento di esecuzione, senza che venga
posto nel nulla il patto.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per
l’ulteriore corso.
P. Q. M.

La Corte, rigetta il ricorso e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per
l’ulteriore corso.

all’art. 444 c.p.p. Rileva che in sentenza non vi era menzione alcuna del tipo di attività che

Così deciso in Roma il 29/1/2014.

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