Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34773 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34773 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAVIERI JOY N. IL 04/05/1984
avverso l’ordinanza n. 12/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
07/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difenso Avv.;

4.(1 itj 023′ 2,t4) v 19,0

Data Udienza: 29/01/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 7/11/2012, la Corte di Appello di Perugia rigettava l’istanza
di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Lavieri Joy, sottoposto alla
misura della custodia cautelare in carcere dal 22/7/2011 al 6/8/2011 per il reato di
cui all’art. 73 D.p.r. 309/2009 relativo alla illecita coltivazione di sei piante di
cannabis, in seguito destinatario di provvedimento di archiviazione a seguito di

2.La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che, ai sensi degli
artt. 315 e 645 c.p.p., la domanda di riparazione deve essere proposta
personalmente o per mezzo di procuratore speciale, laddove nella specie la stessa
era stata sottoscritta dal solo difensore munito di procura alle liti.
3. Avverso la richiamata ordinanza il Lavieri ha proposto ricorso per cassazione.
Deduce il ricorrente erronea interpretazione dell’art. 314 c.p.p. e vizio
motivazionale. Osserva che la Corte aveva fondato la decisione su una isolata
pronuncia della Corte di legittimità a fronte di un consolidato orientamento
giurisprudenziale che ritiene la non necessaria tassativa applicazione delle formalità
processualcivilistiche di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 84 c.p.c. in tema
di procura speciale.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione instava per la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propria
memoria, si associava alla richiesta del Procuratore Generale.

Considerato in diritto

1.11 ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.
2.1. In primo luogo esso censura la statuizione con deduzioni prive di ogni
specificità in violazione del combinato disposto ex artt.581-591 C.P.P.
2.2. In secondo luogo lo stesso risulta manifestamente infondato in ragione della
corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 645 e 315 c.p.p., in
conformità a un principio universalmente applicato da S.U. n. 4 del 1999 fino alle
più recento pronunce (si veda per tutte Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36619 del
05/05/2011 Rv. 251427: “È inammissibile l’istanza di riparazione per l’ingiusta
detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria
procura speciale, con autonomo atto o con l’attribuzione del mandato difensivo; né,
in tal caso, assume rilievo la presenza in udienza dell’interessato, trattandosi di una
condotta materiale che non può supplire al difetto originario di legittimazione
all’esercizio dell’azione”).

2

accertamenti tecnici svolti sulle piante e sul fogliame sequestrati.

In base alle enunciate ragioni va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
La pronuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della
sanzione pecuniaria ex art. 616 cod.proc.pen.
Si dichiarano compensate le spese nei confronti del Ministero, la cui memoria si

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti.
Così deciso in Roma il 29/1/2014.

limita a riportare affermazioni già contenute nell’impugnata ordinanza.

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