Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34773 del 17/06/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 34773 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza n. 3548/2012 della Corte d’appello di Genova, sezione
prima penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Luca Rinaldi, in sostituzione dell’avv. Andrea
Cechini del foro di Genova, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 30/9/2014, la Corte di appello di Genova,

confermava la sentenza del Tribunale di Genova, in data 13/10/2011, che
aveva condannato A.A. alla pena di anni 3 di reclusione ed C.
1.250,00 di multa per i reati di truffa aggravata in danno dello stato e
interruzione di pubblico servizio.

Data Udienza: 17/06/2016

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti;

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

8 D. Igs. 502/1992 con riguardo all’allontanamento o assenza dal
servizio nel corso del turno di continuità assistenziale.
Al riguardo si duole della inesistenza di interruzioni o turbamenti
dell’attività sanitaria. E ciò per i seguenti motivi: i sanitari della Guardia
medica operano quali meri sostituti dei medici di medicina generale e la
loro attività non ha carattere di urgenza (di esclusivo appannaggio del
Sevizio 118); non è richiesto al medico di essere presente nella sede
assegnatagli per tutta la durata del turno ma egli deve solo essere
reperibile, anche solo telefonicamente, in caso di necessità di un
intervento, da effettuare comunque entro la fine del turno. Nel caso di
specie il dott. A.A. ha sempre effettuato gli interventi richiesti; non vi
sarebbe stata, quindi, alcuna interruzione del pubblico servizio.
2) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 49, 331, 640 c.p. e vizio
di motivazione con riguardo al ritardo nella presentazione in servizio e
all’allontanamento anticipato a fine turno di continuità assistenziale.
Al riguardo la difesa fa notare la presenza di una prassi secondo la quale
ogni medico che smontava dal turno attendesse l’arrivo del collega
subentrante senza chiedere all’ASL il pagamento per le prestazioni
effettuate oltre l’orario di servizio. Non si ravviserebbe dunque un danno/ né
di carattere economico né sotto l’aspetto della corretta erogazione del
servizio all’utenza.
3) inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità in
riferimento alla motivazione utilizzata dalla Corte per respingere il
motivo di gravame tendente ad una riduzione della pena base e degli
aumenti ex. 81 c.p.
Al riguardo si duole che non vi è motivazione sulla richiesta di riduzione
della pena base e degli aumenti per la continuazione nonostante la totale
assenza di pregiudizio per i pazienti, il modesto danno patrimoniale
2

1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 49, 331 e 640 c.p. e art.

cagionato alla ASL e la regolare effettuazione degli interventi richiesti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto in parte fondato su motivi

manifestamente infondati ed in parte fondato su motivi non consentiti nel

2.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella

di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si
integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una
sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare
della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di
pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per
relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non
oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del
28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n.
11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare
l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione
di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar
luogo ad una diversa decisione, sennpreché tali elementi non siano muniti di
un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè,
obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa
decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della
motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati
elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere
accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono
essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che
soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di
verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se
risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto
argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente
confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000),
Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud.
23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999

3

giudizio per cassazione.

(ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di
legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di
annullamento la motivazione incompleta ne’ quella implicita quando
l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca
diretta ed ínequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno
che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria,
tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da

3.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di

secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo
grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni
aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte
della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei
principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello
che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

4.

In particolare la Corte territoriale ha preso specificamente in

considerazione le censure dell’appellante in ordine all’applicazione degli
articoli 47 e 67 dell’Accordo Collettivo Nazionale ed ha correttamente
rilevato che il richiamo all’art. 47 è del tutto il – conferente, trattandosi di
norma che disciplina i compiti del medico di base (il c.d. medico di
famiglia), mentre del tutto diversi sono i compiti del medico di continuità
assistenziale, disciplinati dall’art. 67 dell’Accordo. Quest’ultima norma (al
comma 2) recita: “il medico che assicura la continuità assistenziale,, deve
esere presente, fin dall’inizio del turno in servizio attivo, nella sede
assegnatagli dall’Azienda (..) e rimanere a disposizione, fino alla fine del
turno, per effettuare gli interventi domiciliari o territoriali”.
Del tutto corretta è l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale che ha
escluso che sia sufficiente una generica reperibilità del medico e ha ritenuto
che la norma obbliga il medico incaricato della funzione di assicurare la
continuità assistenziale ad essere presente, nella sede della Guardia
medica, dall’inizio del turno alla fine, potendosi allontanare soltanto per
effettuare gli interventi domiciliari o territoriali. Tale interpretazione non
viene scalfita dalle censure del ricorrente, che ripetono le medesime
doglianze già avanzate con i motivi d’appello, risultando, di conseguenza,
inammissibili.

4

ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

5.

Sono parimenti inammissibili le censure di inosservanza o erronea

applicazione degli artt. 49, 331, 640 c.p. e vizio di motivazione sollevate
con il secondo motivo, in quanto la Corte d’appello ha specificamente
motivato sull’illiceità delle assenze dei prolungati allontanamenti dal servizio
dell’imputato, ritardi ed assenze dissimulati mediante l’apposizione sul
registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non
corrispondenti al vero, nonché mediante comunicazioni menzognere alla

comportamento integri gli estremi del reato di truffa secondo un risalente
ed indiscusso orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6512 del 12/02/1985 Ud. (dep. 26/06/1985 ) Rv. 169953) che
ha statuito che l’inadempienza del pubblico dipendente all’obbligo di
prestare servizio secondo l’orario d’ufficio arreca di per sé un danno alla
amministrazione, essendo detto orario di lavoro prestabilito proprio in
funzione delle esigenze dell’amministrazione stessa. (applicazione del
principio in tema di truffa aggravata commessa da dipendente
dell’ispettorato dipartimentale delle foreste che soleva assentarsi dall’ufficio
dopo aver apposto la firma di presenza sul registro).

6.

Infine sono inammissibili perché manifestamente infondate le

censure in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, infatti,
ha adeguatamente e specificamente motivato sulla congruità della pena
inflitta, osservando come < da una non trascurabile gravità, avendo lo stesso compromesso il servizio di
continuità assistenziale in aree lontane dalle principali strutture sanitarie e
bisognose di un presidio medico». La Corte, inoltre, ha rilevato, in ordine
alla valutazione della personalità del reo, < precedenti e carichi pendenti relativi ad altri delitti commessi nell’esercizio
della professione medica».

7.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.500,00.

5

Centrale operativa circa la propria presenza nei Poli. Non v’è dubbio che tale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso, il 17 giugno 2016

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