Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34773 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34773 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LI MANDRI CARLO N. IL 04/04/1962
avverso la sentenza n. 897/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 07/06/2013

1. Li Mandri Carlo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di Palermo ha confermato quella resa
dal tribunale della medesima città con cui era stato dichiarato non doversi
procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui agli articoli 44 lett. b), 64 71, 65 – 72, 93 e 95 DPR 380/01, in relazione alla realizzazione di una
struttura intelaiata in cemento armato accompagnato da con blocchetti in
poroton con coperture in travi e tavole di legno e scala in cemento armato per
l’accesso alla seconda elevazione (accertata in data 1 aprile 2004) perché
estinti per prescrizione.
2. La corte di appello ha confermato la decisione di primo grado escludendo il
rilascio di una concessione in sanatoria.
3. Deduce in questa sede il ricorrente la violazione dell’articolo 32 comma 36
d.l. 269/2003 e vizio di motivazione. Si assume al riguardo che i giudici di
appello non hanno correttamente risposto sui motivi di impugnazione nei quali
si faceva in realtà rilevare che era stata interamente versata l’oblazione e che
per effetto di ciò, a mente del comma 36 della disposizione citata, si produce
l’estinzione dei reati. Sostiene il ricorrente l’interesse a far valere tale formula
in quanto più favorevole derivandone l’accertamento della correttezza
dell’espletamento delle procedure del cosiddetto condono edilizio. Nel merito
rileva che dagli atti processuali emergeva che la realizzazione del fabbricato
era stata ultimata nella fine del 2002 e che l’aerofotogrammetria non può in
alcun caso assumere carattere decisivo.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile
Questa Corte ha già puntualizzato che ai fini della estinzione del reato
costituito da illecito edilizio, le tre condizioni previste dall’art. 32, comma
trentasei, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modifiche in legge
24 novembre 2003 n. 326 (presentazione nei termini della domanda di
“condono”; versamento dell’intero importo della somma dovuta a titolo di
oblazione; decorso di trentasei mesi dalla data di effettuazione del suddetto
versamento) debbono ricorrere congiuntamente (Sez. 3, Sentenza n. 23131
del 26/04/2007 Rv. 236970).
E’ chiaro che solo la concomitante ricorrenza dei tre elementi indicati può
valere a sancire la regolarità del condono.
Nella specie il tribunale aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 32 co. 36 d.l.
269/2003 sul rilievo che con le opere non risultavano ultimate entro il termine
del 31 marzo 2003 e che anzi dall’aerofotogrammetria del 20 maggio 2003 non
era stato rilevato il manufatto in questione.
Le motivazioni di prime cure integrano quelle di appello trattandosi di pronunce
conformi.
Se è vero allora che il versamento della somma dovuta concorre all’estinzione
del reato è altresì innegabile che tale effetto si produce solo in presenza delle
altre due condizioni e che, in mancanza di esse, nessun effetto estintivo può
dirsi maturato né di conseguenza vi può essere sotto tale profilo un interesse

Ritenuto in fatto

all’impugnazione della sentenza dichiarativa della prescrizione dei reati da far
valere
Sul mancato rispetto del termine indicato per la data di ultimazione dei lavori
vi è congrua motivazione, insindacabile come tale in questa sede.
In ogni caso è appena il caso di rilevare che la prescrizione del reato impedisce
di eccepire in questa sede il vizio di motivazione in quanto preclude la
possibilità di annullamento con rinvio.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 7.6.2013

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