Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34771 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34771 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI VENERE FILIPPO N. IL 30/08/1976
avverso l’ordinanza n. 134/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
13/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
r
lette/sepfite le conclusioni del PG Dott. c 0
uld g,fo,
atti Ng>,),D,
(

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Di Venere Filippo era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 23
febbraio 2003 al 14 marzo 2006 per i delitti di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.
Di seguito, con sentenza della Corte d’Assise di Bari, confermata in appello e divenuta
irrevocabile, il processo era stato definito, con riferimento al primo reato, diversamente
qualificato come omicidio preterintenzionale, con assoluzione per non aver commesso il fatto e,

Il predetto proponeva, quindi, istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta.
Chiedeva che gli venisse riconosciuta l’indennità nella misura dovuta, sussistendo i presupposti
di cui all’art. 314 comma primo c.p.p.
2. La Corte di Appello di Bari rigettava la domanda. Osservava che l’istante aveva dato causa
all’emissione del provvedimento cautelare per avere tenuto un comportamento contrassegnato
da colpa grave, consistito nell’aver riferito in sede di interrogatorio di garanzia e di esame
dibattimentale circostanze palesemente false, smentite dai coimputati, dai testi e dagli
accertamenti compiuti.
3. L’istante, a mezzo del difensore, avanzava ricorso per cassazione avverso l’ordinanza,
deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 314 c.p.p. e correlato vizio motivazionale
con riguardo alla ricorrenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
Rappresentava che la Corte d’Appello non aveva offerto supporto logico e adeguato a ritenere
la condotta del ricorrente un fattore condizionante la produzione dell’evento detenzione.
4.11 Procuratore Generale della Corte di Cassazione instava per il rigetto del ricorso. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze hb presentAo, propria memoria formalizzando la
richiesta di reiezione del ricorso. Con memoria di replica il ricorrente formulava istanza di
trattazione dell’udienza fissata presso questa Corte in forma pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.Va affrontata preliminarmente la questione, sollevata dal ricorrente con le memorie
integrative, concernente l’utilizzo del rito camerale non partecipato nel procedimento per la
riparazione dell’ingiusta detenzione in sede di legittimità.
Valgono in proposito i rilievi formulati da Corte Costituzionale n. 214 del 2013. Nella citata
sentenza, come già nella precedente decisione n. 80 del 2011, la Corte ha evidenziato, infatti,
che, in ragione del peculiare oggetto del giudizio di legittimità (dal quale esulano aspetti
processuali in relazione ai quali l’esigenza di pubblicità delle udienze è più avvertita, come
l’assunzione delle prove e, in generale, l’accertamento dei fatti, mentre viene in considerazione
esclusivamente la risoluzione di questioni interpretative) la trattazione camerale “non
partecipata”, in assenza del pubblico, non si pone in contrasto né con il principio dettato
dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e dalle fonti internazionali e sovranazionali che sanciscono

con riferimento al secondo, con declaratoria di prescrizione.

una regola consimile, ne’ con il precetto della pubblicità dei giudizi insito nei principi
costituzionali.
Corretto è, pertanto, l’utilizzo, in applicazione del richiamato principio, della forma camerale
piuttosto che quella dell’udienza pubblica nel procedimento di legittimità.
4. Passando all’esame del ricorso, se ne evidenzia l’infondatezza.
Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice di merito, per valutare
se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve

particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica
negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento
conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando
la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine
di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto
autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri
estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza
di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito
penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Il giudice della riparazione,
cioè, ben può rivalutare, ai fini dell’accertamento del diritto alla riparazione e non della penale
responsabilità, i fatti accertati o non esclusi dai giudici del merito (Cass. Sez. 4, Sentenza n.
27397 del 10/06/2010, dep. 14/07/2010, Rv. 247867). La giurisprudenza di legittimità,
inoltre, ha chiarito che il piano valutativo del tutto diverso tra le condotte da considerare per la
sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell’equo indennizzo e gli elementi posti a base
della decisione da parte del giudice della cognizione dimostra che tutti gli elementi probatori
devono essere rivalutati, in quanto, pur se ritenuti insufficienti ai fini della dichiarazione di
responsabilità, possono essere tali da configurare il dolo o la colpa grave, soprattutto nel
momento dell’emissione della misura cautelare personale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10987 del
15/02/2007, dep. 15/03/2007, Rv. 236508). Condotte rilevanti in tal senso possono essere di
tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione
del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole
sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
5. Ciò premesso, il motivo d’impugnazione si palesa infondato, giacché correttamente il giudice
del merito ha rilevato la sussistenza in capo al ricorrente della colpa grave ostativa alla
concessione dell’indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali suindicati.
5.1. Ed invero, con iter argomentativo conforme ai richiamati principi di diritto, la decisione
impugnata ravvisa la condotta gravemente colposa del ricorrente atta a determinare l’adozione
e la protrazione della custodia cautelare nelle reiterate false dichiarazioni, tali ritenute nel

considerare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con

giudizio assolutorio (di cui il giudice della riparazione riporta significativi stralci), rese nel corso
del procedimento e, specificamente, nell’indicazione di un falso alibi.
L’iter giustificativo della decisione, pertanto, si sottrae alla censura di manifesta illogicità,
articolata peraltro in gran parte mediante deduzioni in fatto.
5.3. Il ricorso, quindi, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si dichiarano compensate le spese nei confronti del convenuto Ministero, poiché le
argomentazioni difensive sviluppate nella memoria prodotta non investono questioni decisive

P. Q. M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Spese tra le parti compensate.
Così deciso in Roma il 29-1-2014.

nei rapporti tra le parti private.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA