Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34771 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34771 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Finazzi Danilo, nato ad Alzano Lombardo (Bg) il 14.11.64
imputato artt. 71, 96 e 115 d.lgs 81/08
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sez. dist. Pontassieve, del 7.6.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato il ricorrente per la violazione
degli artt. 71, 96 e 115 d.lgs 81/08 in quanto, nella sua qualità di datore di lavoro aveva
omesso l’adozione di una serie di cautele per prevenire il rischio di cadute dall’alto sebbene
l’attività da svolgere implicasse manovre di arrampicamento dei tralicci.
La condanna alla pena pecuniaria di complessivi 13.400 € di ammenda viene qui
impugnata assumendosi essersi al cospetto di una sentenza priva di motivazione e, comunque,
di una decisione eccessivamente afflittiva in quanto si sarebbe dovuto ammettere ugualmente
l’imputato all’oblazione dando risalto al fatto che l’imputato aveva ottemperato alle
prescrizioni dategli dagli ispettori del lavoro anche se non aveva potuto pagare la sanzione
amministrativa solo per difficoltà finanziarie testimoniate anche da una richiesta di
rateizzazione che, però, era stata immotivatamente respinta.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

Data Udienza: 07/06/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 7 giugno 2013

Il Presidente

La censura di mancanza di motivazione è destituita di fondamento perché essa si
attaglia solo al caso manchi graficamente una spiegazione del decisum ovvero essa sia
meramente apparente. Nessuna delle due ipotesi ricorre nella specie. Del resto, la obiettività
delle circostanze constatate dagli ispettori del lavoro era tale da non necessitare di maggiori
commenti o illustrazioni rispetto a quelle richiamate in sentenza.
Quanto alla ulteriore doglianza circa il diniego della possibilità di estinguere il
reato in via amministrativa, deve rammentarsi che il tenore dell’art. 24 è letterale nel disporre
che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita
dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21
stesso d.lgs 758/94.
Evidente, perciò, che il mancato verificarsi di una delle due condizioni impedisce la
realizzazione dell’effetto estintivo (da ult., Sez. III, 23.8.12, Tedesco, Rv. 253324; Sez. III, 11.2.10, Freda Rv.
246460;) e sarebbe illogico ed incostituzionale ipotizzare che i tempi di realizzazione di una delle
due condizioni potesse dipendere dalla volontà del sottoposto all’obbligo.

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