Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34770 del 14/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34770 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Panarosa Guido n. il 19.4.1984
avverso la sentenza n. 3/2013 pronunciata dal Tribunale di Bari il
23.9.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 14.7.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A.P. Pompeo, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l’imputato l’avv.to E. Vignola del foro di Roma che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 23.9.2013, il tribunale di Bari ha
integralmente confermato la sentenza in data 18.4.2012 con la quale
il giudice di pace di Bari ha condannato Guido Panarosa alla pena di
300,00 euro di multa, in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, ai danni di Antonio Rotunno, in Mola di Bari, in data
6.3.2006.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell’omettere
di rilevare la nullità assoluta della citazione dell’imputato per il giudizio d’appello, siccome erroneamente operata, ai sensi dell’art. 161
c.p.p., presso lo studio del difensore di fiducia, anziché presso il domicilio eletto.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come del tutto correttamente il tribunale di
Bari abbia ritenuto tardiva (con provvedimento reso all’udienza del
16.9.2013: cfr. il corrispondente verbale in atti) l’eccezione sollevata
dal difensore dell’imputato in relazione alla nullità della notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello (siccome operata ai sensi dell’art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore
di fiducia, anziché presso il domicilio eletto), avendo tale difensore
omesso di eccepire alcunché in occasione dell’adozione, alla precedente udienza pubblica del 20.5.2013 (cfr. il relativo verbale in atti),
del provvedimento di rinnovazione della notificazione del ridetto avviso all’imputato ai sensi dell’art. 161 c.p.p..
Sul punto, è appena il caso di richiamare l’orientamento di
questa corte (che il collegio condivide integralmente e fa proprio, in
ragione della persuasività delle argomentazioni indicate a fondamento dell’interpretazione delle norme applicate), ai sensi del quale la
nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore, anziché presso il domicilio eletto, è una nullità d’ordine generale a regime intermedio, in
quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse rispetto a quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una co-

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noscenza effettiva dell’atto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 1742/2013, Rv.
258131).
Ciò posto, tale nullità, ove non tempestivamente dedotta (come nel caso di specie), deve ritenersi del tutto priva di effetti, essendo
soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, co. 1, c.p.p., alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p., alle regole di deducibilità di
cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art.
180 c.p.p. (Cass., Sez. 4, n. 15081/2010, Rv. 247033).
Le argomentazioni che precedono, nell’attestare la radicale infondatezza dell’odierno ricorso, ne impongono il conseguente rigetto,
oltre alla condanna del ricorrente alle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.7.2014.

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