Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3477 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3477 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUTGIONINU GIUSEPPE N. IL 15/09/1979
avverso la sentenza n. 7145/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 9295/2013 Putgioninu
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo in modo
del tutto generico la carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 500.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proces uali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Ro
.10.2013
Nelle more, è pervenuta la rinuncia dell’imputato al ricorso.