Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34766 del 19/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34766 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
MINARELLO LUCA N. IL 09/06/1967
avverso la sentenza n. 92/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ESTE, del
07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
(
PIA4Z
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Gsgubc–
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 7/6/2012 assolse
Manarello Luca dal reato di furto aggravato perché il fatto non sussiste.
2. Il Procuratore generale di Venezia propone ricorso per cassazione
avverso la statuizione di cui sopra corredato da unitaria censura, con la quale
viene dedotta violazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.: verificato
contestazione non andava sciolta pronunzia di assoluzione, bensì disposta
trasmissione degli atti al P.M., siccome disposto dal comma 2 dell’art. 521,
cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente fondato.
Siccome condivisamente già affermato da questa corte, una volta accertata la
diversità del fatto emerso dall’istruttoria dibattimentale rispetto a quello
enunciato nel decreto che dispone il giudizio, va disposta la trasmissione degli
atti al P.M. e non già pronunciata l’assoluzione (Cass., Sez. V, n. 34555 del
22/4/2010, Rv. 248161, in un caso in cui era stata disposta, ad un tempo, la
trasmissione degli atti e pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza
del fatto).
Infatti, pur nella diversità materiale riscontrata il fatto storico non può dirsi
insussistente, trattandosi, invero, di far luogo a nuova contestazione,
operando la trasmissione degli atti, ai sensi del comma 2 dell’art. 521, cod.
proc. pen., al P.M. La declaratoria, invece, avrebbe l’effetto paradossale, non
voluto dalla legge, di precludere l’esercizio dell’azione penale, pur nella
constata sussistenza del fatto, salvo le modifiche da apportare.
S’impone, pertanto, annullamento senza rinvio della sentenza gravata e
trasmissione degli atti al P.M.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per l’ulteriore
corso.
Così deciso in Roma il 19/6/2014.
che il fatto era avvenuto in luogo diverso rispetto a quello di cui alla