Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34764 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34764 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARLUCCI CARLO N. IL 07/10/1978
avverso la sentenza n. 17/2011 TRIBUNALE di TRANI, del
09/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fa a dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. Voi kA44.0
che ha concluso per `t-V

Udito, per la

e civile, l’Avv

Udit i difensor Avv. reUà (jAAA. g&A- 4,9 A.Ak

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AO

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1

Data Udienza: 23/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Z.,

1. Il Giudice di pace di Minervino Murge, con sentenza del 22/6/2011,
condannò Carlucci Carlo alla pena stimata di giustizia, nonché al risarcimento
del danno da liquidarsi in sede civile in favore della P.C., in quanto reputato
colpevole del delitto di cui all’art. 590, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, per
colpa generica e specifica, causato lesioni personali giudicate guaribili in giorni
dieci a Spiga Mauro (il primo, alla guida della propria autovettura,

stradale e, in particolare, della segnalazione che veniva effettuata da un
agente della Polizia stradale con la paletta di servizio, invasa l’altra
semicarreggiata di marcia, veniva ad impattare con l’autovettura condotta
dallo Spiga). Il Tribunale di Trani, giudicando in sede d’appello, a sèguito
dell’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 9/4/2013, confermò la
statuizione di primo grado.

2.

Avverso quest’ultima sentenza il Carlucci propone ricorso per

cassazione, prospettando plurimi motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia il vizio di costituzione del
giudice d’appello, costituito, in forma monocratica, da un G.O.T., che aveva
sostituito il giudice professionale in mancanza dei presupposti previsti;
restando, così, integrata, secondo la prospettazione impugnatoria, l’ipotesi di
nullità di cui agli artt. 158 e 161, cod. proc. pen.

2.2. Con il successivo motivo il Carlucci si duole della mancata
esclusione della P.C., nonostante la stessa fosse stata risarcita
dall’assicurazione.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente adduce violazione di legge e vizio
motivazionale per avere il giudice omesso di quantificare il danno, di agevole
liquida bil ità.

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo vengono denunziati violazione di
legge e vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del fatto. In particolare,
il Tribunale aveva omesso di vagliare la testimonianza di Saponaro Carlo
(agente della Polizia stradale), il quale aveva dichiarato che uno dei colleghi si
era posto sul margine della strada, al fine di segnalare il pericolo agli utenti in
transito, spostandosi di volta in volta, via via che si formava la coda, da un
lato all’altro del senso di marcia. Soggiunge il ricorrente che trovatosi
1

tardivamente avvedutosi dell’ostacolo rappresentato da precedente incidente

«improvvisamente dinanzi una fila di autovetture ferme a causa del sinistro
verificatosi proco prima e non opportunamente segnalata (…) al fine di evitare
di tamponare le dette auto ferme sulla sua corsia si spostava sulla opposta
corsia di marcia andando ad impattare contro l’autovettura Daimer Chrysler
condotta dal sig. Spiga Mauro».

Da ciò si sarebbe dovuto evincere

«l’insussistenza di responsabilità a titolo di colpa imputata al sig. Carlucci
Carlo».

3. Il ricorso è destituito di giuridico fondamento, al limite della
manifesta infondatezza.

3.1. L’ipotizzata nullità per vizio di costituzione del giudice non sussiste.
Come questa Corte ha avuto modo di condivisamente chiarire, infatti, la
partecipazione di un giudice onorario ad udienza del tribunale, in assenza dei
presupposti stabiliti dall’art. 43-bis ord. giud. (impedimento o mancanza di
giudici ordinari), costituisce mera irregolarità, in quanto non è sanzionata da
alcuna nullità, ne’ può ricondursi alla previsione dell’art. 178, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di
regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la
formazione del collegio stesso, che, per espressa disposizione dell’art. 33,
comma 2, cod. proc. pen., non attengono alle menzionate condizioni (Cass.,
Sez. I, n. 12409/01 del 19/12/2000, Rv. 218454; conforme,
Sez. 4, n. 41985 del 29/04/2003, Rv. 227291).

3.2. Ammesso che l’assicurazione abbia posto in essere concrete azioni
risarcitorie, la P.C., salvo il caso (che qui non consta) resti dimostrato
l’intervenuta piena soddisfazione di quest’ultima, in presenza di un dispositivo
di condanna in forma generica (cioè, quanto ancora non si è fatto luogo alla
quantificazione del danno) non può di certo essere consentita una tale
esclusione. Ancor più errato risulta la pretesa di forzosa quantificazione del
danno ad opera del giudice d’appello, in quanto, la decisione del giudice di
primo grado, non può di certo sul punto, sul quale non c’era impugnazione,
essere modificata in secondo grado.

3.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente propone una lettura alternativa dei
fatti e del vaglio probatorio, contrapposta a quella dei giudici del merito, del
tutto coerente e priva dei denunziati gravi vizi, ignorando, e del tutto, il limite
posto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ovviamente, in questa sede non è consentito sostituire la motivazione del
giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo
apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla
sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara
nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo
testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 20
febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di

non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde
verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione.
Senza contare che, in ogni caso, il dato fattuale incontrovertibile, dal quale
deriva la certa penale responsabilità dell’imputato, è costituito dalla
circostanza, peraltro candidamente ammessa anche in questa sede, che
costui, a causa della velocità tenuta e per non avere rispettato l’obbligo di
mantenere le distanze con i veicoli che lo precedevano, o, comunque, per
distrazione ed imperizia, se non addirittura per autonoma decisione di
intraprendere azzardato sorpasso, neppure avvedendosi dei segnali
d’emergenza effettuati dalla Polizia stradale, invase l’opposta corsia di marcia,
procurando l’incidente.

4. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente, al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

3

apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,

Così deciso in Roma il 23/5/2014.

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