Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34764 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34764 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANTONIO N. IL 04/01/1945
avverso la sentenza n. 810/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 07/06/2013

t
e

Esposito Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli, ritenuta l’ipotesi di cui
all’articolo 171 bis aggravata ex 171 ter comma 2 lettera a) legge 633/41,
rideterminava la pena nei suoi confronti negando la prevalenza delle attenuanti
generiche sulle aggravanti contestate.
In questa sede il ricorrente eccepisce la mancanza, irragionevolezza ed
illogicità della motivazione in relazione alla denegata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e della errata valutazione circa la gravità del
fatto nella commisurazione della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In appello era stata formulata dall’imputato la richiesta di riconoscere le
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Il PG aveva invece impugnato
la decisione di primo grado chiedendo di negare le attenuanti generiche.
Queste ultime risultano tuttavia concesse mentre ciò che risulta negato è la
prevalenza di esse sulle aggravanti. Poiché sul punto, vi è adeguata e corretta
motivazione con la quale si argomenta sul punto rilevando il mancato
contributo all’accertamento dei fatti e delle responsabilità altrui da parte
dell’imputato il quale si sarebbe invece limitato ad ammettere solo quanto già
comunque provato, si deve concludere che i rilievi di quest’ultimo attengono in
realtà al merito della valutazione che, in quanto logicamente e correttamente
formulata, non può essere sindacabile in questa sede in cui è inibito il giudizio
di merito.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 7.6.2013

Ritenuto in fatto

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