Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34763 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34763 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data Udienza: 23/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO NICOLO’ N. IL 15/04/1949
avverso la sentenza n. 3651/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. “N

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con
sentenza del 10/2/2012, condannò alla pena stimata di giustizia, nonché al
risarcimento del danno in favore della P.C., Sorrentino Nicolò, Manno
Baldassare e Geranio Fabio, imputati del delitto di omicidio colposo ai danni di

datore di lavoro della vittima, in quanto amministratore unico della Sormec
s.r.I., che aveva commissionato i lavori di assemblaggio e saldatura al ponte
di prova della predetta gru da collaudare, il Manno, quale amministratore
accomandatario della Alkamec s.a.s., società appaltatrice dei lavori di
saldatura di cui detto e Geranio Fabio, operaio alle dipendenze della Alkamec,
che aveva provveduto alla fattura delle saldature.

1.1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13/3/2013,
giudicando a sèguito dell’impugnazione di tutti gli imputati, ridotta la pena al
Manno e al Geranio, in cui favore riconosceva la sussistenza delle attenuanti
generiche, confermò, nel resto, la statuizione di primo grado.

2. Al solo fine di delineare il perimetro cognitorio di legittimità
appare utile riprendere in sintesi la dinamica dell’accadimento siccome
ricostruito nel giudizio di merito. Il Sorrentino, nella qualità di amministratore
della Sormec, costruttrice di gru marine, dopo l’incidente del tutto analogo e
costato la vita di un altro operaio, occorso nel 2005, aveva deciso di affidare
ad altra impresa (la Alkamec) la fase di preparazione delle gru al collaudo, ivi
inclusa la saldatura delle stesse al basamento metallico della Sormec. A causa
della inidoneità della saldatura, materialmente effettuata dal Geranio, anche
tenuto conto della consistenza del predetto basamento, caratterizzato da
diffuse forature, allorquando il Messana aveva posto in movimento la gru per
collaudarla, questa crollò al suolo, schiacciandolo. Al Sorrentino, unico
ricorrente in questa sede, i giudici di merito contestano di aver violato l’art. 7
del d.lgs. n. 626 del 19/9/1994 (oggi trasfuso nell’art. 26 del d.lgs. n. 81 del
9/4/2008), il quale impone al committente di fornire dettagliate informazioni
sui rischi e di cooperare con l’appaltatore nell’approntamento delle misure di
sicurezza di tutti i lavoratori, da qualunque impresa essi siano dipendenti,
specie tenuto conto che il basamento, con le caratteristiche controindicate
(fori) di cui s’è detto, la strumentazione e il personale per il collaudo venivano

Messana Gregorio, rimasto schiacciato nel crollo di una gru, il primo quale

messi a disposizione dalla committente, la quale, tuttavia, non aveva curato di
collocare la postazione comando al riparo da eventuali crolli del manufatto.
Inoltre risultavano evidenziate numerose altre violazioni in materia di
sicurezza: mancanza di un piano operativo circa le modalità delle saldature
funzionali al collaudo; inesistenza dei controlli sulla qualità delle saldature
della gru al banco di prova; assenza di un vigilante responsabile per la
sicurezza; assenza di protocolli operativi di coordinamento fra le due imprese.

censura.

3.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge e vizio
motivazionale, il ricorrente contesta l’affermazione di penale responsabilità
sotto più profili: la sentenza era caduta in contraddizione avendo, per un
verso, considerato la fase della saldatura ricompresa nel pre-collaudo e, per
altro verso, valutata la stessa quale operazione autonoma e distinta dal precollaudo, compiuta dall’operaio dell’Alkamec; non poteva addebitarsi al
committente alcun obbligo di cooperazione poiché la saldatura era di esclusiva
spettanza dell’impresa appaltatrice, in quanto opera anteriore al pre-collaudo;
i connotati specialistici della saldatura esoneravano il committente da
qualunque opera di vigilanza; né poteva pretendersi un controllo pressante,
continuo e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, esternalizzati
in quanto prettamente tecnici e a rischio specifico; i vizi della saldatura erano
riconoscibili solo da occhi esperti.

3.2. Con il secondo motivo viene ulteriormente contestata
l’affermazione di penale responsabilità adducendosi vizio motivazionale e
travisamento del fatto, in quanto la saldatura della gru non rientrava fra le
operazioni di pre-collaudo di spettanza della Sormec, essendo stata eseguita
giorni prima dall’operaio dell’impresa appaltante.

3.3. Con il terzo motivo, denunziante vizio motivazionale, il
ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il
diniego della sospensione condizionale. Sul punto il Sorrentino afferma di non
avere tenuto comportamento processuale difforme da quello dei coimputati,
giudicato buono; le attenuanti generiche erano state escluse assumendosi che
a fronte dei precedenti penali non era dato rilevare fatti di positivo rilievo, così
restando ingiusta la discriminazione operata rispetto agli altri imputati.
Negando le predette attenuanti la Corte di merito aveva ritenuto di non

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3. Il Sorrentino ricorre per cassazione prospettando tre motivi di

doversi pronunciare sulla richiesta di sospensione, avanzata in sede di
discussione.

4. in data 4/4/2014 perveniva memoria redatta nell’interesse del
Sorrentino con allegato l’atto di rinunzia alla costituzione di parte civile, le cui
pretese erano state tra nsattivamente regolate.

5. Il ricorso è destituito di giuridico fondamento.

5.1. Siccome già correttamente evidenziato dal Tribunale (pag.
52) «sia l’attività di saldatura posta in essere dal Geranio (dipendente
Alkamec) sia l’attività di collaudo posta in essere dal Messana (dipendente
Sormec) rientravano nell’ambito di quella attività lavorativa oggetto di appalto
in relazione alla quale la normativa vigente impone alle parti contrattuali un
preciso ed íneludibile dovere di cooperazione alla piena e corretta attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro».
La norma evocata (l’art. 7 del d.lgs. n. 626, cit.) non consentiva affatto al
ricorrente, peraltro provata mente consapevole dei rischi specifici derivanti
dall’attività di collaudo delle gru, stante che nel passato non lontano durante
tale attività si era verificato un incidente largamente sovrapponibile e con esiti
ugualmente infausti, di spogliarsi dal rischio e dalla responsabilità d’impresa
con la facile manovra di esternalizzare l’assemblaggio e il fissaggio al ponte di
prova dei pesanti manufatti, senza aver predisposto un piano operativo circa
le modalità delle saldature (punto cruciale, dovendosi coniugare la
temporaneità del fissaggio con la sicurezza dell’ancoraggio), aver previsto un
controllo, seppure a campione, delle giunzioni, aver previsto un responsabile
vigilante, aver predisposto un protocollo operativo di coordinamento e, infine,
avendo collocato la postazione di comando nel raggio di caduta del manufatto
(nonostante che nel passato, in occasione dell’altro tragico incidente, detta
manchevolezza era stata evidenziata) e utilizzato una base di ancoraggio
inidonea in quanto forellata.
Voler sub-distinguere l’attività di saldatura, fatta rientrare nella fase
precedente quella di pre-collaudo, a questo punto, si mostra solo un vano
escamotage. Quel che rileva è che il Sorrentino, rappresentante dell’impresa
committente, datore di lavoro della vittima e garante della sicurezza dei
luoghi di lavoro «è corresponsabile qualora l’evento si colleghi causalmente
alla sua colposa omissione (…) può essere chiamato a rispondere
dell’infortunio qualora l’omessa adozione delle misure di prevenzione

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CONSIDERATO IN DIRITTO

prescritte sia immediatamente percepibile cosicchè il committente medesimo
sia in grado di accorgersi dell’inadeguatezza della stesse senza particolari
indagini; mentre in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del
committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da
seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato,
con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v. Sezione 4, 29
aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed altro, non massimata sul punto)» (Cass.,

5.2. Ovviamente, quanto esposto rende più che palese che le
caratteristiche del fatto, le specifiche competenze dell’imputato, la natura
della commessa, inserita all’interno di una cospicua e continuativa attività
d’impresa, la consapevolezza del rischio specifico, anche in concreto
tragicamente sperimentato, rendono la pretesa del Sorrentino di restare
esonerato da responsabilità perché non poteva sapere, o non aveva le
competenze per sapere, radicalmente priva di fondamento. La fattispecie,
invero, non ha nulla in comune con ben altre ipotesi nelle quali questa Corte
ha tenuto conto, nel delineare l’àmbito dei doveri di controllo e vigilanza del
committente, della natura dei lavori commessi e della qualità del
committente, privato soggetto, il quale agiva per soddisfare una propria
esigenza, niente affatto correlata ad un’attività d’impresa – caso tipico e
frequente quello della ristrutturazione o riparazione della propria abitazione (Cass. Sez. IV, n. 150811 dell’8/4/ 2010, Rv. 247033; Cass., Sez. IV, n. 3563
del 18/1/2012; Cass. Sez. IV, n. del 6/3/2013: Cass. Sez. IV, n. 21056 del
6/3/2013).

5.3. Infine anche la contestazione del trattamento sanzionatorio
non può essere condivisa.
La Corte territoriale ha correttamente e compiutamente motivato in punto
d’esclusione delle richieste attenuanti generiche (pag. 17): a fronte della
constatata esistenza di precedenti penali plurimi e gravi, il ricorrente non ha
messo in luce positivi elementi, tali da giustificare le invocate attenuanti.
La sospensione condizionale, poi, non avrebbe potuto essere concessa,
ostandovi i precedenti di cui detto (condanna a pena sospesa per
contravvenzione, irrevocabile il 20/2/1984 e successiva penale affermazione
di responsabilità – patteggiamento – per delitto, irrevocabile il 9/12/2004).

6. All’epilogo consegue condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

4

Sez. IV, n. 42131 del 30/9/2008, Rv. 242184).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 23/5/2014.

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