Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34762 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34762 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACACE VINCENZO GABRIELE N. IL 08/04/1984
ANIA DANIELE N. IL 21/08/1981
avverso la sentenza n. 3197/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Ge erale in er ona del Dott.
che ha concluso perk r\A:
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Data Udienza: 22/05/2014

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Ritenuto in fatto

CACACE Vincenzo Gabriele e ANIA Daniele ricorrono avverso la sentenza di cui in
epigrafe che, parzialmente riformando in melius per il primo quella di primo grado resa in
esito a giudizio abbreviato [riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 5 dell’articolo
73 del dpr n. 309], per il resto li riconosceva colpevoli delle violazioni dell’articolo 73 del

In particolare,

entrambi erano ritenuti colpevoli della detenzione illecita di un

quantitativo di marijuana rinvenuta all’interno della autovettura ove viaggiavano.
Il solo CACACE anche della detenzione illecita di ulteriori quantitativi di hashish e
marijuana rinvenuti nella sua abitazione.

Per l’effetto, il CACACE con il riconoscimento dell’attenuante speciale, la continuazione e
la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione
e euro 4000 di multa,

Per l’ANIA veniva confermata la pena già stabilita in primo grado nella misura di mesi
otto di reclusione e euro 2000 di multa, determinata previa concessione dell’attenuante
speciale e con la riduzione per il rito.

Con il ricorso ci si duole del giudizio di responsabilità, evocando il tema del travisamento
dei fatti.

Ci si sofferma in particolare sulle modalità del rinvenimento della sostanza
nell’autovettura, con particolare riguardo alla posizione dell’ANIA, ed ai rapporti con il
correo, quanto al CACACE, contestandosi la possibilità di ravvisare la corresponsabilità del
medesimo in ordine alla droga rinvenuta in auto, se frutto di precedente cessione da
questi al correo.

Con motivi aggiunti si invoca l’applicabilità del novum

normativo introdotto a seguito

della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che è intervenuta dichiarando
parzialmente incostituzionale la disciplina contenuta nell’articolo 73 del dpr n. 309 del
1990 come innovata dalla legge n. 49 del 2006.

Considerato in diritto

I motivi di ricorso sono infondati.

2

dpr n. 309 del 1990 ciascuno contestate.

:

Quanto al merito del giudizio di responsabilità, si risolvono in una contestazione generale
delle concordi affermazioni di responsabilità, rese in primo e secondo grado.

Vale allora il rilievo che, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il
difetto di motivazione, l’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non consente alla Corte
di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle
prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della

Ciò valendo a fortiori quando ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè ad una
doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), giacchè l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato
è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado (Sezione IV, 10 febbraio 2009, Ziello ed altri). Ciò che
qui non risulta, né è dedotta dai ricorrenti in modo specifico.

Nonostante ciò, si impone l’annullamento con rinvio, quanto al trattamento sanzionatorio.

La disciplina sanzionatoria è rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73, comma 5, del
dpr n. 309 del 1990, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 36 del 2014,
convertito dalla legge n. 79 del 2014.

La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente intervento realizzato con
il decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014 [intervento con
cui, peraltro, l’ipotesi attenuata era stata trasformata in un reato autonomo]: dalle pene
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, si passa
alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro
10.329. Si tratta, a ben vedere, della stessa pena prevista per i fatti lievi riguardanti
droghe leggere [tabelle II e IV] già prevista nel comma 5 dell’articolo 73, prima delle
modifiche introdotte dalla legge Fini-Giovanardi.

E’ il

novunn normativo

più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi

dell’articolo 2, comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una sanzione divenuta
“illegale”, anche per i fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove
non definiti con sentenza irrevocabile.

3

motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione VI, 6 maggio 2009, Esposito ed altro).

In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più favorevole rispetto
alle discipline previgenti.

Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al bilanciamento con
eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo dei termini di custodia cautelare,
vuoi per il computo della prescrizione, vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio [le
pene, già ridotte, con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del

previste dalla Fini-Giovanardi e dallo stesso dpr n. 309 del 1990, nel testo originario,
relativamente alle pene ivi previste per le droghe “pesanti”].

Tra l’altro, l’avvenuta reintroduzione della sostituibilità della pena principale con quella
del lavoro di pubblica utilità [prevista dalla legge n. 49 del 2006, ma inopinatamente
dimenticata nel decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014] è
ulteriore argomento a supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è
quella ora introdotta.

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i fatti
lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere, quella
introdotta con la normativa di cui al decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge
n. 79 del 2014, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono
susseguite.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello competente, con la precisazione
che il capo concernente la responsabilità penale è divenuto irrevocabile ai sensi dell’art.
624 c.p.p.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni che riguardano il
trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Firenze per nuovo
esame. Rigetta nel resto.
Conferma le statuizioni circa la responsabilità penale dei ricorrenti.
Così deciso in data 22 maggio 2014

Il Consigliere estensore

2014, sono state ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a quelle

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